Precedentemente alla novella in caso di condotte di abbruciamento di rifiuti illecite, veniva applicato il reato di smaltimento abusivo di rifiuto mediante incenerimento a terra ai sensi dell’articolo 256 del DLgs 152/2006 e, aspetto importante, tale articolo riguardava le ipotesi di chi volendo fare attività continuativa di gestione rifiuti non richiedeva la autorizzazione, iscrizione, comunicazione. Inoltre, in caso di emissioni di fumo atte a offendere, imbrattare o molestare le persone è ancora applicabile l’art. 674 c.p. (arresto fino a 1 mese o ammenda fino ad euro 200), che in quanto reato di pericolo e non di danno, punisce anche le molestie potenziali facilmente dimostrabile in caso di incendio di rifiuti.
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