La Corte Costituzionale estende il beneficio previsto dal comma 4 dell’articolo 180 del codice della strada ai veicoli delle aziende pubbliche fornitrici di servizi essenziali, in merito alla possibilità di esibire, in luogo dell’originale della carta di circolazione, una copia della stessa autenticata dal titolare
Corte Costituzionale 23/7/2010 n. 280 – L’art. 180, comma 4, integrato dall’art. 3, comma 17, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, dispone che per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo… Consulta l’approfondimento a cura di Giuseppe Carmagnini
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