pericolosità sociale del richiedente prima di negare il permesso.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 88 dell’ 8 maggio 2023, dichiara l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Stranieri) nella parte in cui ricomprendono, tra le ipotesi di condanna che impediscono automaticamente il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro,
anche quelle per il reato di cui all’articolo 73, comma 5, del d.P.R. numero 309 del 1990 (Testo Unico Stupefacenti) (cd “piccolo spaccio”) e per il reato di cui all’articolo 474, secondo comma, del codice penale (vendita di merci contraffatte), senza prevedere che l’autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente.
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