E’ noto a tutti come l’ambito operativo territoriale della polizia locale sia limitato al territorio dell’ente di appartenenza e che le uniche deroghe, legislative, ammesse siano quelle contenute nella legge-quadro legge 7 marzo 1986, n. 65 sull’ordinamento della polizia municipale.
A tal proposito si ricorda che l’articolo 3 di tale legge dopo avere ribadito che l’ambito ordinario delle attività di polizia locale è solo quello del territorio dell’ente di appartenenza o dell’ente presso cui il personale sia stato comandato, descrive le ipotesi, fino ad oggi ritenute tassative, per quanto oggetto di analisi ermeneutica non sempre univoca, in presenza delle quali è consentito svolgere attività al di fuori dell’originario ambito di competenza territoriale e cioè:
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