La Corte ricorda che nel caso di reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la sospensione della patente di guida è raddoppiata laddove non sia possibile disporre la confisca del veicolo in quanto appartenente a persona estranea alla violazione – Corte di Cassazione Penale, 8/4/2015

15 Aprile 2015
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D.B.R. è imputato per violazione dell’ art. 187 C.d.S., co. 8, in quanto, quale conducente di un’autovettura non di sua proprietà, rifiutava di sottoporsi agli accertamenti volti a verificare se si trovasse in condizione di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti. Veniva inoltre disposta dal Tribunale locale la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno.
Il Procuratore Generale della Repubblica, ricorre denunciando la mandacata applicazone del raddoppio della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, posto che il veicolo era risultato appartenere a persona estranea al reato.

La Corte ricorda che nel caso di reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la sospensione della patente di guida è raddoppiata laddove non sia possibile disporre la confisca del veicolo in quanto appartenente a persona estranea alla violazione.

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