Ebbene, viene ivi stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 258 per chiunque lasci liberi, o non custodisca con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti o ne affidi la custodia a persona inesperta. Il dato letterale consiglia di “sviscerare” alcuni concetti.
Ora, si deve subito premettere (per completezza d’informazione) che, spesso, la violazione di questo precetto viene in rilievo in sede penale in ipotesi di concorso con il più grave reato di lesioni personali, procurate evidentemente dall’animale sfuggito al controllo del soggetto che su di esso doveva vigilare (il caso tipico è rappresentato dalla persona morsa da un cane sottrattosi alla custodia).
Come si evince dunque dal tenore del testo, “oggetto” della previsione legislativa sono esclusivamente gli animali “pericolosi”, laddove il pericolo può avere sia risvolti diretti (ad esempio, in caso di attacco o morso) che indiretti (ad esempio, in caso di trasmissione di malattie) nei riguardi dell’incolumità delle persone, la quale costituisce, ovviamente, il bene giuridico tutelato dalla norma. Come chiarito già nel corso dei decenni scorsi dalla Suprema Corte, il giudizio sulla pericolosità, più che sulle qualità strutturali fisiche deve basarsi sull’esame dell’aggressività dell’indole dell’animale tenendo conto sia della specie zoologica nonché delle varie contingenze quali malattie, abitudini, caratteristiche, eventi pericolosi, ecc…(così Cass. n. 681 del 1966). Oltre tutto, la norma sembrerebbe – sempre secondo il parere dei giudici di legittimità – delineare una sorta di presunzione di pericolosità in qualunque ipotesi di mancata o inadeguata custodia, poiché gli animali “anche se docilissimi, possono, per improvvisi impulsi … mettere a repentaglio la fisica integrità dei cittadini” (Cass. n. 1094 del 1968). Di conseguenza, oltre a ritenere sussistente detta presunzione in relazione a quegli animali la cui ferocia è notoria nonché caratteristica naturale e istintiva, per quelli solitamente mansueti – quali i cani domestici – la pericolosità deve essere accertata in concreto in relazione alla singola fattispecie analizzata. Sono dunque naturalmente pericolosi – anche se sani – i cani da guardia in genere, quale il pastore tedesco o il cane lupo (così Cass. n. 1744 del 1984 e Cass. n. 1840 del 1990).
Ciò posto, più di recente è stato affrontato un aspetto sicuramente più controverso della norma in esame: l’individuazione del soggetto attivo della violazione. Al di là dell’ovvia responsabilità in capo al proprietario, non di rado accade infatti che costui affidi la custodia ad altre persone (nelle vesti di meri detentori) o lasci l’animale senza custodia nei momenti di assenza. Ad ogni modo, e volendo procedere con ordine espositivo, ribadiamo che l’illecito amministrativo di cui al primo comma in analisi prevede tre distinte modalità di estrinsecazione della condotta: a) lasciar liberi animali pericolosi; b) non custodirli con idonee (e preventive, aggiungeremmo noi) cautele; c) affidarne la custodia a persone inesperte (o comunque inadeguate all’incarico).
Quanto al punto a) basterà osservare che l’animale si considera libero quando viene abbandonato a se stesso o non custodito.
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