La decertificazione nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini. Le novità introdotte dalla Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità per il 2012)

Domenico Giannetta 18 Gennaio 2012
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La norma di riferimento è il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” che si pone, tuttora, come strumento caratterizzante l’azione di semplificazione dell’attività della P.A. poiché ha introdotto una modifica della prospettiva dell’azione amministrativa, in cui il cittadino che entra in contatto con la P.A. non è obbligato a fornire certificati o documenti comprovanti situazioni, qualità ecc., ma è l’amministrazione stessa a dover verificare, in via successiva, la veridicità delle situazioni dichiarate.

 

Nel corso degli anni sono state registrate numerose difficoltà ma soprattutto è stata registrata la necessità di superare le resistenze psicologiche al cambiamento.

L’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità per il 2012) “Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse” ha introdotto rilevanti novità in materia di certificazioni e di dichiarazioni sostitutive.

 

Le modifiche apportate al D.P.R. n. 445/2000 possono essere così sintetizzate:

 

1. All’articolo 40, oltre ad aver sostituito la rubrica in “Certificati”, vengono premessi due commi: 01 e 02.

01. Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 (art. 40, comma 01).

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” (art. 40, comma 02).

 

2. Viene sostituito il primo comma dell’articolo 43 (Accertamenti d’ufficio).

Le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle Pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato (art. 43, comma 1).

 

3. Dopo l’articolo 44 viene aggiunto l’articolo 44-bis (Acquisizione d’ufficio di informazioni).

Le informazioni relative alla regolarità contributiva (DURC) sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’art. 71, dalle Pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore (art. 44-bis).

 

4. Viene sostituito l’articolo 72.

Si riporta il testo del nuovo articolo:

«Art. 72. (L) – (Responsabilità in materia di accertamento d’ufficio e di esecuzione dei controlli).
1. Ai fini dell’accertamento d’ufficio di cui all’articolo 43, dei controlli di cui all’articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all’articolo 58 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell’ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione».

 

5. Vengono apportate modifiche al comma 2 dell’art. 74 (Violazione dei doveri d’ufficio).

Il nuovo comma 2 recita testualmente:

«Costituiscono altresì violazioni dei doveri d’ufficio:

a) la richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di notorietà (L);

b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l’attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento; (R)

c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell’atto di nascita. (R)

c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all’articolo 40, comma 02 (L)»

 

Il Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, con la Direttiva n. 14 del 22 dicembre 2011, ha voluto illustrare le principali novità introdotte con la nuova normativa (art. 15, L. n. 183/2011) precisando che il 1° gennaio 2012, sono entrate in vigore le modifiche introdotte dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di Stabilità 2012) e relative alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

 

Le nuove norme hanno come obiettivo la completa “decertificazione” del rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadini e operano nel solco tracciato dal citato Testo unico, dove era già previsto che nessuna amministrazione potesse richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della PA.

 

Le principali novità possono essere sintetizzate in:

 

1) le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.

Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più accettarli né richiederli: la richiesta e l’accettazione dei certificati costituiscono violazione dei doveri d’ufficio.

 

2) i certificati dovranno riportare, a pena di nullità, la frase: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Le amministrazioni dovranno adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, dal 1° gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle per l’assenza della predetta dicitura; inoltre il rilascio di certificati che siano privi della dicitura citata costituisce violazione dei doveri d’ufficio.

 

3) le amministrazioni sono tenute a individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti; tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire “idonei controlli, anche a campione” delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell’articolo 71 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa.

 

4) le amministrazioni devono individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

 

5) la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione.

 

6) le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l’acquisizione d’ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

 

Per approfondimenti:

 

1) LEGGE 12 novembre 2011, n. 183: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012). Art. 15.

2) Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione – Direttiva del 22 dicembre 2011, n. 14: Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

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