La direttiva 21 luglio 2017 in materia di prevenzione e contrasto dei sinistri stradali (Seconda Parte)

G. Carmagnini analizza per noi la recente direttiva 21 luglio 2017, in materia di prevenzione e contrasto dei comportamenti che possono causare incidenti stradali, fra cui alta velocità, distrazione e guida in stato di ebbrezza (seconda parte).

4 Agosto 2017
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Approfondimento di G. Carmagnini

Il Ministero dell’interno, nella nuova direttiva tratta la materia al paragrafo 7.2 e, sempre in tema di visibilità della postazione di rilevamento, ne da anche una definizione, aggiungendo che per tali si intendono “l’insieme di tutte le componenti essenziali per il suo funzionamento tecnico, normativo e di protezione che attengono al rilevatore di velocità” (rilevatore, accessori, box). Quindi, torna a richiedere, come abbiamo già detto, che la postazione automatica sia resa visibile dal segnale che reca la figura dell’organo di polizia (125 reg.) o una breve iscrizione descrittiva dell’organo di polizia operante, ove non sia prevista la figura nel regolamento.
Aggiunge anche che della modalità di presegnalamento che della soluzione adottata per la visibilità della postazione, è opportuno dare atto in un verbale di inizio attività, destinato a far fede, sino a querela di falso, della regolarità dell’attività. Tale indicazioni, secondo il Ministero, possono essere riportate anche nel verbale di contestazione, ma ci pare soluzione di difficile attuazione, mentre è più semplice dare atto dell’esistenza di un verbale di inizio attività reso disponibile per l’accesso agli atti.

La segnaletica di preavviso e la sua collocazione

Con l’aggiunta del comma 6-bis all’interno dell’articolo 142 le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, rinviando al regolamento per le modalità di segnalazione. Inoltre, e qui sta la vera novità, dato che l’obbligo di dare informazione della presenza di tali strumenti già esisteva, nei casi espressamente previsti dall’articolo 4 del decreto legge 121/02, come convertito in legge 168/02, le modalità di impiego degli strumenti per la misurazione della velocità devono essere disciplinate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.

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