Non reputando che lo stazionamento dei rifiuti anche solo per poche ore nel luogo dove erano stati rinvenuti, ritenuto non idoneo all’atto del controllo per poi essere lavorati e stoccati in aree idonee, la Corte ha richiamato l’art. 178 d.lgs. 152 6 primo comma, che enuncia i principi cui deve conformarsi l’attività di gestione. Essa deve essere effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, rispetto del principio di concorrenza, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali. Si richiama inoltre la responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti.
L’attività di gestione in genere, pertanto, è un’attività che determina rischi potenziali e che, per tali ragioni, la legge assoggetta a controllo da parte della pubblica amministrazione anche attraverso il rilascio dei necessari titoli abilitativi e l’individuazione dei presupposti per il loro rilascio.
Ciò rende evidente che la idoneità dei luoghi ove vengono effettuate le attività di gestione non è un requisito di secondaria importanza, con la conseguenza che non può ritenersi irrilevante il fatto che un’attività di stoccaggio venga effettuata utilizzando, seppure per un tempo limitato, un luogo diverso da quello stabilito e privo di pavimentazione ed altri accorgimenti idonei a prevenire situazioni di pericolo per l’ambiente.
La temporanea permanenza del rifiuto, inoltre, non assume rilievo qualora il luogo di stoccaggio sia continuativamente utilizzato allocandovi altri rifiuti una volta rimossi quelli precedentemente depositati.
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