La gestione dei rifiuti deve sempre avvenire in luoghi idonei

Corte di Cassazione Sez. Pen. III 19 novembre 2021, n. 42426

16 Marzo 2022
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La Corte di Cassazione Sez. Pen. III con sentenza n. 42426 del 19 novembre 2021 ha nuovamente chiarito che lo stoccaggio è definito dall’art. 183, comma 1, lett. aa) d.lgs. 1526 come “le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di  rifiuti di cui al punto D15 dell’Allegato B alla parte quarta del decreto (e, cioè, il deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’Allegato C alla medesima parte quarta (e, cioè, la messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Non reputando che lo stazionamento  dei rifiuti anche solo per poche ore nel luogo dove erano stati rinvenuti, ritenuto non idoneo all’atto del controllo per poi essere lavorati e stoccati in aree idonee, la Corte ha richiamato l’art. 178 d.lgs. 1526  primo comma, che enuncia i principi cui deve conformarsi l’attività di gestione. Essa deve essere effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, rispetto del principio di concorrenza, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali. Si richiama inoltre la responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti.
L’attività di gestione in genere, pertanto, è un’attività che determina rischi potenziali e che, per tali ragioni, la legge assoggetta a controllo da parte della pubblica amministrazione anche attraverso il rilascio dei necessari titoli abilitativi e l’individuazione dei presupposti per il loro rilascio.
Ciò rende evidente che la idoneità dei luoghi ove vengono effettuate le attività di gestione non è un requisito di secondaria importanza, con la conseguenza che non può ritenersi irrilevante il fatto che un’attività di stoccaggio venga effettuata utilizzando, seppure per un tempo limitato, un luogo diverso da quello stabilito e privo di pavimentazione ed altri accorgimenti idonei a prevenire situazioni di pericolo per l’ambiente.
La temporanea permanenza del rifiuto, inoltre, non assume rilievo qualora il luogo di stoccaggio sia continuativamente utilizzato allocandovi altri rifiuti una volta rimossi quelli precedentemente depositati.

 

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