Quindi, si tratta di un nuovo tipo di esercitazione autorizzata, anche se non si comprende la collocazione di questa disposizione nell’articolo 115, piuttosto che nell’articolo 122. Sarebbe stata opportuna una modifica ad entrambi gli articoli, onde evitare i rinvii all’articolo 122. Comunque, anche per questa novità è necessario attendere il decreto attuativo che doveva essere emanato entro il 13 dicembre 2010 e, comunque, una volta entrato in vigore sarà necessario attendere il periodo transitorio di 120 giorni.
I controlli avverranno alla stregua di quelli che già vengono realizzati per le esercitazioni di cui all’articolo 122.
Pertanto, in particolare, oltre a controllare l’autorizzazione o la ricevuta, dovrà essere posta particolare attenzione all’identificazione dell’accompagnatore, se presente, verificando se questo è tra le persone indicate nell’autorizzazione ed è in possesso dei requisiti relativi alla patente e all’età. Va sottolineato che l’accompagnatore deve essere individuato nell’autorizzazione e quindi non vi è possibilità di servirsi di altra persona, se non di quelle indicate nel documento (sino a tre persone).
Le sanzioni riguardano chi trasporta altri passeggeri durante la guida accompagnata e chi non appone il cartello con la scritta GA durante le esercitazioni, ovvero chi non rispetta i limiti dell’articolo 117 comma 2, con applicazione delle sanzioni del comma 5. Obbligato in solido sarà l’accompagnatore, oltre al genitore/tutore del minore. A tal fine la violazione deve essere contestata anche all’obbligato in solido, ai sensi dell’articolo 200, in quanto presente al momento della redazione del verbale.
Non potendosi applicare una sanzione accessoria sulla patente da conseguire, nel caso in cui siano commesse violazioni che comportano la sospensione o la revoca della patente di guida, si procede alla revoca dell’autorizzazione alla guida accompagnata (o della ricevuta se si tratta di violazioni commesse durante le esercitazioni propedeutiche al rilascio dell’autorizzazione), secondo le disposizioni dell’articolo 219 del codice della strada, per cui non è possibile il ritiro immediato del titolo, ma si deve inviare una comunicazione al prefetto entro i 5 giorni successivi alla contestazione della violazione. Il prefetto, valutata la fondatezza della contestazione emette l’ordinanza di revoca ed intima la consegna del documento. A seguito della revoca non potrà essere rilasciata una seconda autorizzazione. Sorgono dubbi sulla procedura da applicare quando la sospensione o la revoca della patente, e quindi dell’autorizzazione o della ricevuta, siano conseguenti a un reato. In tali casi si dovrebbe applicare direttamente il ritiro del documento, ai sensi dell’articolo 223, ma dato che la nuova disposizione richiama la procedura dell’articolo 219 del codice della strada senza alcuna distinzione tra illeciti amministrativi e penali, risulta difficile procedere al ritiro immediato del titolo autorizzativo, anche se pare opportuno interrompere immediatamente la possibilità di esercitarsi alla guida di veicoli per i quali è necessario essere titolari di una patente superiore.
Siccome non è prevista alcuna conseguenza sulla patente posseduta dal titolare dell’autorizzazione ad esercitarsi con l’accompagnatore, si deve ritenere che non trovi applicazione nemmeno la decurtazione dei punti, anche se si potrebbero avanzare alcune osservazioni, laddove si tenga presente che la patente è parte integrante dell’autorizzazione in quanto attesta il possesso dei requisiti tecnici per effettuare l’esercitazione ed è infatti condizione essenziale per il rilascio della ricevuta e dell’autorizzazione ad esercitarsi con l’accompagnatore. Comunque, in assenza di precise disposizioni, non pare possivile applicare nemmeno la decurtazione dei punti sulla patente, ritenendo che l’esercitazione avvenga in virtù dell’autorizzazione ad esercitarsi con l’accompagnatore e non della patente…
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