Per quanto attiene al sequestro di iniziativa, quando vi è il pericolo che le cose, le tracce e i luoghi del reato si alterino, si disperdano o comunque si modifichino ed il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, la P.G. procede al sequestro ai sensi dell’art. 354, comma 2 c.p.p.
All’atto dovrebbe procedere solo l’ufficiale di Polizia Giudiziaria, ma è divenuta prassi consolidata, fare ricorso all’art. 113 disp. att. c.p.p. ove è legittimato, in casi di urgenza, anche l’agente di Polizia Giudiziaria.
Quindi la Polizia Giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento precautelare e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate…
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