La lottizzazione abusiva è un reato di durata

19 Novembre 2018
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Secondo i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, il reato di lottizzazione abusiva è integrato da qualsiasi attività che oggettivamente comporti anche solo il pericolo di una urbanizzazione non prevista o diversa da quella programmata.

Nella normativa urbanistica il fatto del lottizzare, in linea con la tutela dell’interesse cui la norma incriminatrice appresta protezione, si riferisce a qualsiasi fenomeno di urbanizzazione del territorio non programmato o diverso da quello programmato dall’ente pubblico territoriale e perciò include ogni momento o aspetto di tale fenomeno idoneo ad esteriorizzarlo e ad integrarne la realizzazione e che, nel reato di lottizzazione cd. materiale, si ha con l’inizio di opere che comportano trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali e regionali o senza la prescritta autorizzazione (articolo 30 d.P.R. n. 380 del 2001).

Per integrare il reato di lottizzazione abusiva, diversamente dal mero abuso edilizio, è dunque necessaria una illegittima trasformazione urbanistica od edilizia del territorio, di consistenza tale da incidere in modo rilevante sull’assetto urbanistico della zona; ne consegue che il giudice deve verificare, nei singoli casi, se le opere ritenute abusive abbiano una valenza autonomamente punibile come mero abuso edilizio ai sensi dell’articolo 44, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, ovvero se esse siano idonee a conferire all’area un diverso assetto territoriale, con conseguente necessità di predisporre nuove opere di urbanizzazione o di potenziare quelle già esistenti, in tal modo sottraendo le relative scelte di pianificazione urbanistica agli organi competenti.

 

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