Nel caso che ha portato il contradditorio fino alla Sentenza di Cassazione civile sezione tributaria ordinanza 11.04.2012 n. 5729, il destinatario dell’atto, partendo dal presupposto (errato) che “persona di famiglia”, secondo l’articolo 139 del codice di procedura civile sarebbe solamente quella inserita nello stato di “famiglia anagrafica”, si è opposto cercando di rendere invalida la notifica in quanto effettuata a persona sbagliata (cioè non inserita nello stato di famiglia anagrafica).
La Corte ha ritenuto (richiamando le precedenti Sezione 6 – L, Ordinanza n. 21362 del 15/10/2010; Sentenza n. 23368 del 30/10/2006) affermando che in tema di notificazioni, la consegna dell’atto da notificare “a persona di famiglia”, secondo il disposto dell’art. 139 c.p.c., non postula necessariamente nè il solo rapporto di parentela – cui è da ritenersi equiparato quello di affinità – nè l’ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell’atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all’uopo, sufficiente l’esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la “persona di famiglia” consegnerà l’atto al destinatario stesso; resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l’atto l’onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafìche del familiare medesimo.
In sostanza sarà onere del destinatario della notifica dimostrare che la persona che ha ritirato l’atto, dichiaratasi persona di famiglia autorizzata al ritiro, non lo era. In caso contrario la notifica sarà valida.
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