La nuova opposizione alle violazioni stradali: si applica ancòra la sospensione feriale dei termini per ricorrere?
L’approfondimento a cura di S. Maini

11 Novembre 2011
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Nel premettere che, forse eccessivamente confidando nella attualità di giurisprudenza di legittimità già edita su questioni che ho ritenuto consimili, ho, probabilmente in modo affrettato, ritenuto di non concentrarmi sul problema qui dibattuto, colgo volentieri l’occasione per inserirmi nella discussione in corso circa la applicabilità, o non, della sospensione feriale dei termini (art. 1, legge n. 742/1969) anche al nuovo rito di opposizione recato dal d.lgs. n. 150/2011, e lo faccio per associarmi, per quel nulla che conta, alla schiera del sostenitori del , tentando anche di offrire qualche supporto giurisprudenziale alle considerazioni già ben autorevolmente illustrate al proposito (1).
Riepilogo schematicamente, per mia utilità, i termini della questione:
– l’art. 3 della legge n. 742/1969, esclude espressamente dalla sospensione feriale dei termini  le controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile;
– l’art. 429, cit., si trova tra le Norme per le controversie in materia di lavoro (Titolo IV del Libro II del c.p.c.);
– il rito del lavoro è quello che (debbo dire: con svariate eccezioni) regola ora, ai sensi dell’art. 7, d.lgs. n. 150/2011, Le  controversie  in  materia  di  opposizione  al  verbale  di accertamento  di  violazione  del  codice   della   strada   di   cui all’articolo 204-bis, CdS, così come quelle ex art. 205, CdS (art. 6, d.lgs. n. 150, cit., cui rinvia il nuovo art. 205, cit., come sostituito dall’art. 34, comma 6, lettera b), d.lgs. n. 150, cit.);
– il rito del lavoro è pacificamente (2) escluso dalla applicazione della sospensione feriale dei termini processuali.
Innanzitutto, non posso che concordare con la affermazione che il riferimento (mai testualmente mutato) all’art. 429, cit., (ancòra) contenuto nell’art. 3, legge n. 742, cit., dopo la riforma del processo del lavoro ad opera della legge n. 553/1973, sia invece da intendere all’art. 409, c.p.c.: e non posso che concordare perché la giurisprudenza di legittimità mi pare lo affermi, pianamente, da sempre (es.: sez. III, 10 settembre 1986, n. 5530 (3), e, tra le più recenti, sez. III, 13 maggio 2010, n. 11607 (4).
Ciò peraltro, in sé, non parrebbe affatto deporre a favore della applicabilità alle nuove opposizioni stradali della sospensione feriale: anzi tutt’altro, considerato che l’art. 409, cit., è titolato proprio Controversie individuali di lavoro.
Va però detto, sotto il profilo strettamente letterale, che l’art. 409, cit., non è tra quelli applicabili alle nostre opposizioni, perché esso fa parte della sezione I (titolata: Disposizioni generali) del Titolo IV del Libro II, c.p.c., sezione che non rientra nella definizione di “Rito del lavoro” fornita dall’art. 1, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 150, cit., che fa riferimento alla sola sezione II (titolata: Del procedimento) del Titolo IV, citato.
Stando perciò (anche) alla lettera della norma, potremmo fermarci qui: non potendosi ammettere che il legislatore – specialistico quant’altri mai – della riforma dei riti civili (d.lgs. n. 150/2011) non conoscesse la disposizione dell’art. 3, legge n. 742/1969, come pacificamente letta dalla S.C. – e perciò come facente effettivo riferimento non all’art. 429, c.p.c., ma all’art. 409, cit., non potendosi ammettere ciò, dicevo, allora la esclusione dell’art. 409, cit., dal novero delle norme di rinvio come definite dall’art. 1, d.lgs. n. 150, cit., deve significare che non esiste alcuna volontà di escludere le nuove opposizioni stradali, ancorché ordinariamente regolate dal rito del lavoro, dalla sospensione feriale dei termini.
Ma, oltre alla forma, c’è anche – credo, e di più la sostanza, che trovo proprio (anche) nelle decisioni di legittimità sopra citate…

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