La “Patente digitale” al via

La gestione dei controlli stradali. Cosa cambia?

Giuseppe Carmagnini 25 Ottobre 2024
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In data 22 ottobre 2024, il Ministero dell’interno con la circolare prot. 300/STRAD/1/0000032079.U/2024, ha fornito le prime indicazioni riguardo all’avvio del Sistema IT Wallet (Sistema di portafoglio digitale italiano) e alla sua prima implementazione della patente di guida mobile (1).

La circolare, fornisce dettagli operativi essenziali per la gestione della patente digitale durante i controlli stradali da parte delle forze di polizia. In sostanza si tratta dell’avvio di un nuovo procedimento di progressiva dematerializzazione, esteso ai documenti personali.

Il Sistema IT Wallet è stato istituito dall’articolo 64-quater del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), introdotto dall’art. 20 del Decreto Legge n. 19/2024. In fase di avvio, questo strumento permette la digitalizzazione dei principali documenti personali dei cittadini, come la tessera sanitaria, la tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM) e la patente di guida, garantendo così l’accesso sicuro e senza soluzione di continuità ai servizi pubblici e privati all’interno dell’Unione Europea, in linea con il Regolamento (UE) 2024/1183 e il quadro normativo del regolamento eIDAS 2.0.

Con particolare riferimento alla patente di guida, il Sistema IT Wallet consente di utilizzare la patente di guida mobile, che ha lo stesso valore legale della versione fisica. La patente digitale soddisfa l’obbligo di esibizione previsto dall’art. 180 del Codice della Strada (2).

Inoltre, la versione digitale della patente di guida è equipollente, al pari del documento cartaceo, ai documenti di identità, ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000 (3) e, di conseguenza, rappresenta un documento di riconoscimento utilizzabile in tutti i contesti nei quali è richiesta l’identificazione del titolare.

La circolare specifica che, a partire dal 23 ottobre 2024, i primi 50.000 cittadini potranno richiedere la versione digitale della patente di guida, tramite l’app IO, attivando la sezione dedicata ai documenti digitali.

Dal punto di vista operativo, durante i controlli stradali, i conducenti potranno esibire la patente digitale attraverso il loro dispositivo mobile. Tuttavia, gli organi di polizia possono verificare l’autenticità e la validità del documento consultando l’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida, come previsto dall’art. 226 del codice della strada. Inoltre, con tutti i limiti noti per la Polizia Locale, la Patente esibita in formato digitale deve essere verificata la banca dati interforze per controllare eventuali provvedimenti ostativi che potrebbero incidere sull’efficacia del titolo abilitativo, come il ritiro, la sospensione o la revoca della patente, ai sensi degli articoli 216, 218, 219, 222, 223 e 224 del codice della strada, ovvero, eventuali provvedimenti di sospensione a tempo indeterminato ai sensi degli articoli 126-bis e 128.

Un aspetto operativo, in verità scontato, riguarda l’applicazione delle sanzioni accessorie.

Nel caso di contestazione di violazioni che comportino il ritiro immediato della patente (come sanzione accessoria o provvedimento materiale finalizzato alla sospensione), l’organo accertatore dovrà richiedere al conducente la consegna del documento fisico, qualora in suo possesso.

Nonostante l’esibizione della patente digitale sia considerata valida agli effetti dell’articolo 180, comma 1, del codice della strada, il ritiro materiale della patente digitale risulta al momento impossibile per ovvi motivi. Pertanto, il documento fisico continuerà ad avere un ruolo fondamentale fino a quando non sarà possibile gestire tali procedimenti interamente in formato digitale, ad esempio mediante l’inibizione dell’accesso all’immagine della patente, ovvero l’annotazione del provvedimento direttamente sul documento digitale.

Nulla è chiarito, però, quando il ritiro immediato della patente è funzionale all’adempimento di un obbligo imposto dall’organo accertatore, come nel caso della sistemazione del carico richiesta ai sensi dell’articolo 164, comma 9, del codice della strada (4). Certo è che va escluso il ritiro del supporto dal quale è mostrata la patente, anche perché sarebbe del tutto inutile, considerato che la patente non risiedo sul dispositivo, ma è come presente nel portafoglio elettronico ed è gestita tramite l’APP-IO.

Inoltre, in caso di ritiro del documento cartaceo, sarà necessario effettuare l’aggiornamento tempestivo della banca dati interforze per impedire l’utilizzo della patente digitale.

Questa fase di implementazione del Sistema IT Wallet rappresenta un passo iniziale nella digitalizzazione dei servizi pubblici.

L’app IO, che già conta milioni di utenti, diventa un punto di accesso privilegiato per la gestione dei documenti digitali, con implicazioni dirette per la pubblica amministrazione e le forze di polizia. A livello europeo, il progetto si inserisce in un contesto più ampio: il Sistema IT Wallet è infatti un’anticipazione del futuro EUDI Wallet, il portafoglio digitale europeo che entrerà in vigore dal 2026. Questo sistema garantirà l’interoperabilità dei documenti digitali tra i diversi Stati membri dell’Unione Europea, semplificando ulteriormente la gestione dei documenti e rendendo validi i documenti digitali anche al di fuori dei confini nazionali.

Siamo ai primi passi in questa evoluzione, sicuramente positiva quando sarà a pieno regime, ma densa di interrogativi in questa fase iniziale.
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(1) I dati e i documenti necessari per la generazione delle versioni digitali della patente di guida mobile sono resi disponibili dal Ministero delle infrastrutture e trasporti
(2) L’articolo 64-quater del CAD dispone che la patente di guida mobile è la versione digitale della patente di guida di cui un conducente residente in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis del codice della strada è titolare. Tale patente mobile consente la verifica, tramite collegamento con l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 226, comma 10, del citato codice, dell’esistenza e della validità del diritto alla guida del suo titolare ed è equipollente a documento di identità dello stesso. Ai fini della circolazione sul territorio nazionale la patente di guida mobile soddisfa gli obblighi di cui all’articolo 180, comma 1, lettera b), del codice della strada.
(3) Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Sta
(4) Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l’organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all’applicazione della sanzione di cui al comma 8 dell’articolo 164, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all’avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.

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