La questione non è di poco conto. Se è vero infatti che il documento rilasciato quando il funzionario preposto era già a conoscenza del testo del decreto legge avrà già la scadenza adeguata al “giorno del compleanno” del titolare, il problema si pone per i documenti rilasciati nel periodo “transitorio di operatività della norma di legge” che, pur riportando una data di scadenza, di fatto avrebbero automatica proroga di validità fino al compleanno.
Se la disposizione nasce per una “semplificazione mnemonica” del titolare che così, almeno si spesa, dovrebbe collegare la festa di compleanno alla scadenza dei documenti, è difficile pensare, per i documenti rilasciati dal 10 febbraio 2012, ad un’automatica proroga di validità a fronte di una data di scadenza sul documento stesso. Non osiamo immaginare cosa potrebbe accadere al cittadino italiano impegnato a spiegare al poliziotto all’estero che il suo documento, pur riportando una scadenza, di fatto ne ha un’altra.
Ma veniamo alla patente di guida.
Il Ministero Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale Motorizzazione – Divisione 5, con circolare n. 6193 RU del 05.03.2012, ha precisato che “Nonostante la patente di guida rientri nel novero dei documenti di riconoscimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del citato D.P.R. n. 445/2000, con nota del 22 febbraio 2012, la scrivente Direzione ha rappresentato all’Ufficio Legislativo di questa Amministrazione perplessità in merito all’applicabilità alla stessa, ipso iure, delle disposizioni generali di cui al citato articolo 7 DL n. 5/2012, atteso che il documento <patente di guida> è soggetto ad una normativa di carattere speciale – quale è il Codice della Strada – nonché conforme per modello e disciplina a disposizioni comunitarie armonizzate <direttive patenti>.”
Continua poi la circolare con la precisazione che l’ufficio legislativo ha condiviso il sopra menzionato punto di vista e che “pertanto la scadenza di validità della patente di guida resta disciplinata in conformità all’articolo 126 del Codice della Strada ed alla stessa non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7 del DL n. 5/2012.”
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