Il capo IV, ed in particolare l’articolo 60, (caratteristiche degli impianti semaforici e di altri dispositivi) stabilisce che con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono definite le caratteristiche per l’omologazione e per l’installazione:
– di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici;
– di impianti impiegati per regolare la velocità;
– di impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo.
Il provvedimento citato avrebbe dovuto essere emanato sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, vale a dire entro la metà del mese di ottobre dello scorso anno.
Tuttavia, a quasi un anno dalla pubblicazione della legge 120, non si registra alcuna novità in merito, se non l’annuncio dell’imminente “messa in strada” del decreto.
GLI SPEED CHECK ED IL LORO UTILIZZO SECONDO I PARERI MINISTERIALI
Intanto continuano a prevenire al Ministero dei Trasporti quesiti relativi all’ utilizzo dei cosiddetti Speed Check.
Non si tratta di apparecchiature elettroniche finalizzate a rilevare la velocità dei veicoli e ad accertare eventuali violazioni, piuttosto di “dissuasori di velocità”, vale a dire di installazioni ben visibili che hanno lo scopo di richiamare l’attenzione degli utenti della strada motorizzati, allo scopo di temere l’applicazione di eventuali sanzioni, in caso di superamento dei limiti consentiti.Per questo gli speed check sono ben visibili e posti su entrambi i lati della carreggiata; hanno per lo piu’ di forma cilindrica o di parallelepipedo, sono costruiti in plastica, di altezza di circa un metro e solitamente di colore arancione fosforescente…
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento