La prescrizione delle spese di custodia

Commento alla sentenza della Corte di Cassazione (sez. II Civ.) 29 luglio 2024, n. 21119

Giuseppe Carmagnini 28 Agosto 2024
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Introduzione alla questione della prescrizione del rimborso delle spese di custodia


La questione della prescrizione del diritto al rimborso delle spese di custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo è un tema di rilevante che spesso ha contrapposto i concessionari del servizio e le pubbliche amministrazioni.

Tale questione si inserisce nel più ampio contesto delle prescrizioni relative ai diritti della Pubblica Amministrazione e degli obblighi dei privati, suscitando dibattiti interpretativi che coinvolgono norme di diritto amministrativo e civile.

Disposizioni normative e giurisprudenza in materia di prescrizione

La normativa di riferimento è contenuta principalmente nell’art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 571 del 1982, che disciplina il rimborso delle spese di custodia delle cose sequestrate, ma riguarda ovviamente, anche gli articoli 213 e 214 del codice della strada, nonché le rimozioni dei veicoli che, ove non ritirati, sono custoditi dal concessionario del servizio.

Questa disposizione prevede che le spese debbano essere rimborsate dal trasgressore e dai soggetti obbligati in solido con costui, oppure dal soggetto a cui viene restituito il bene sequestrato, salvo alcune eccezioni specifiche.

L’art. 28 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (legge di depenalizzazione), richiamato dall’art. 209 del Codice della Strada, stabilisce un termine quinquennale di prescrizione per il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice della Strada. Tuttavia, la controversia sul rimborso delle spese di custodia esula da questa disciplina, poiché riguarda un diverso tipo di credito.

La giurisprudenza ha chiarito che il termine di prescrizione applicabile al rimborso delle spese di custodia è decennale, secondo il principio della prescrizione ordinaria, in mancanza di una specifica disposizione derogatoria.

La Corte di Cassazione ha affermato che “nel caso di sequestro amministrativo di un veicolo per violazioni del codice della strada e di suo affidamento in custodia a soggetto pubblico o privato, il diritto al rimborso delle spese di custodia anticipate dall’amministrazione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dal momento in cui il diritto può essere fatto valere” (Cass. n. 25643 del 2022).

Questo orientamento conferma che il diritto dell’amministrazione a recuperare le spese di custodia non si esaurisce nei cinque anni previsti per le sanzioni pecuniarie, ma segue il regime della prescrizione ordinaria decennale e tanto si applica anche nei rapporti tra concessionario e pubblica amministrazione.

Questo approccio trova conferma anche in altre decisioni giurisprudenziali che, interpretando in modo sistematico le norme, hanno escluso l’applicabilità del termine quinquennale per il recupero delle spese di custodia (Cass. n. 25643 del 2022; Cass. n. 28936 del 2019).

Criticità interpretative e applicazione della prescrizione ordinaria


La distinzione tra sanzioni amministrative pecuniarie e rimborsi delle spese di custodia ha sollevato dibattiti interpretativi.

Un punto di criticità riguarda l’interpretazione delle norme in rapporto ai principi generali del diritto amministrativo e civile. L’art. 11 del D.P.R. n. 571 del 1982 non specifica un termine di prescrizione per il rimborso delle spese di custodia, portando la giurisprudenza a colmare questa lacuna applicando il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c.

L’orientamento della Corte di Cassazione n. 21119/2004, si fonda su un’interpretazione che privilegia la tutela dell’interesse pubblico al recupero delle spese anticipate per la custodia dei beni sequestrati, assicurando un periodo adeguato affinché l’amministrazione possa esercitare il proprio diritto al rimborso.

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