Più volte commentata in maniera negativa, questa interpretazione ha portato scompiglio in un sistema ormai consolidato, anche alla luce di quanto la Corte di Cassazione aveva già confermato in maniera chiara, indiscutibile sul piano dell’applicazione letterale di quanto previsto dall’articolo 126-bis, comma 2, anche dopo le modifiche apportate nel 2006 in applicazione della sentenza 27/2005 della Corte Costituzionale.
Il fatto che l’omessa comunicazione determini, ove non sia proposto un giustificato e documentato motivo, l’applicazione della relativa sanzione pecuniaria decorso il sessantesimo giorno dalla notificazione del verbale contenente la richiesta dei dati del conducente, rende chiara la natura di illecito istantaneo di tale omissione, sicché non è nemmeno il caso di chiedersi cosa comporti una tardiva comunicazione, essendo esclusa l’efficacia di qualsiasi ravvedimento, sempre salvo che il ritardo sia giustificabile, documentando così quella carenza dell’elemento soggettivo che determina la non punibilità dell’illecito, in ossequio ai principi generali che disciplinano la responsabilità nelle violazioni amministrative.
L’equivoco nasce da una non condivisibile conclusione (3) (che pare essere in qualche modo smentita dalle successive pronunce sulla costituzionalità dell’articolo 126-bis comma 2) contenuta nella parte motiva della sentenza 27 del 2005, con la quale la Corte Costituzionale ebbe a dichiarare la parziale incostituzionalità dell’articolo 126-bis, comma 2, nella parte in cui era disposta la decurtazione a carico dell’obbligato in solido che, non collaborando con la p.a., ometteva di comunicare i dati del conducente (nulla aggiungendo riguardo alla sanzione pecuniaria per l’omessa comunicazione dei dati del conducente)…
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento