Infatti, il comma 2-ter dell’articolo 10 del testo della legge di conversione del dl 35/2013, approvato il 5 giugno prevede che ” comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013″. Quindi, non riguarda le altre entrate dei comuni, come quella da sanzioni amministrative e quindi non riguarderà i verbali del codice della strada.
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