Il Ministero ha chiarito che la modifica dell’articolo 202 nulla ha variato in materia di pagamento in misura ridotta, per cui il pagamento diretto a mani dell’agente della domma ridotta del 30% rimane circoscritto, come in precedenza, alle sole ipotesi previste dallo stesso articolo 202 e dell’articolo 207 del codice della strada.
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