La questione dell’abuso d’ufficio è ben nota e dibattuta in dottrina e giurisprudenza e come noto la
riforma del 2020 ha sancito che l’abuso penalmente rilevante non è più quello commesso “in violazione di norme di legge o di regolamento”, bensì quello realizzato “in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”.
La nuova formulazione normativa sembra dunque restringere la materia del divieto, comportando in via di principio una abolitio criminis in relazione ai fatti di abuso d’ufficio commessi prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 76/2020 e non più riconducibili alla nuova versione dell’art. 323 c.p.
Continua a leggere l’ARTICOLO
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento