La revisione della patente di guida a seguito dell’azzeramento dei punti

Commento alla sentenza della Corte di Cassazione (sez.  II Civ.) 2 agosto 2024 n. 21825

19 Agosto 2024
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La sentenza della Corte di Cassazione n. 21825/2024, affronta di nuovo la questione della revisione della patente di guida a seguito dell’azzeramento dei punti per ripetute violazioni, non preceduta dalle singole comunicazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per ogni perdita dei punti.

Il caso nasce dall’opposizione di un conducente contro il provvedimento di revisione della patente disposto ai sensi dell’articolo 126 bis del Codice della Strada, provvedimento che si rende necessario quando un conducente esaurisce tutti i punti della patente a causa di infrazioni al Codice. Il giudice di pace di San Giorgio Ionico aveva accolto l’opposizione, annullando il provvedimento, sulla base della mancata tempestiva comunicazione delle variazioni di punteggio, ritenendo che tale comunicazione fosse essenziale per la legittimità del provvedimento di revisione in quanto positivamente prevista dallo stesso articolo 126. Tale decisione è stata successivamente confermata dal Tribunale di Taranto, il quale, pur escludendo l’applicabilità diretta dell’articolo 201 del Codice della Strada, ha ritenuto tardiva la notifica del provvedimento di revisione perché avvenuta oltre due anni dopo la comunicazione delle infrazioni da parte dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha quindi proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di doglianza, entrambi accolti dalla Corte di Cassazione.

Le argomentazioni del Ministero e l’accoglimento del ricorso


Il primo motivo di ricorso verte sulla violazione e falsa applicazione dell’articolo 126 bis, co. 3, d.lgs. 285/1992, in relazione all’articolo 201, comma 1 dello stesso codice. Il Ministero ha contestato la decisione del Tribunale che, pur escludendo l’applicabilità dell’articolo 201, ha ritenuto non congruo il termine di notifica del provvedimento di revisione rispetto alla sequenza delle violazioni che avevano determinato l’azzeramento dei punti. Secondo il Ministero, il provvedimento di revisione della patente non richiede necessariamente la comunicazione preventiva delle variazioni di punteggio all’interessato, poiché il conducente può essere a conoscenza delle decurtazioni subito dopo il ricevimento del verbale di accertamento delle infrazioni.

La Corte di Cassazione, richiamando la propria giurisprudenza consolidata, ha accolto questa argomentazione. In particolare, ha fatto riferimento alla sentenza n. 13637 del 2020 della stessa Sezione, che aveva chiarito come il provvedimento di revisione sia un atto vincolato che non presuppone la comunicazione delle variazioni di punteggio. Secondo la tesi dei Giudici di legittimità, il conducente è già informato della decurtazione dei punti attraverso il verbale di contestazione e può controllare in qualsiasi momento lo stato della propria patente tramite i servizi offerti dall’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Questa posizione è coerente con il principio di trasparenza amministrativa, ma non attribuisce alla comunicazione delle variazioni di punteggio un ruolo determinante per la validità del provvedimento di revisione.

Il secondo motivo di ricorso, anch’esso accolto, riguarda la violazione e falsa applicazione dell’articolo 126 bis, co. 3, d.lgs. 285/1992, e dell’articolo 6 del d.m. 29 luglio 2003, come modificato dal d.m. 30 marzo 2006. Il Ministero ha contestato la sentenza del Tribunale di Taranto nella parte in cui aveva confermato la decisione del Giudice di Pace, ritenendo che fosse necessario provare la comunicazione delle variazioni di punteggio per consentire al conducente di frequentare i corsi di recupero.

La Corte di Cassazione ha ribadito che, secondo la giurisprudenza consolidata, la preventiva comunicazione della variazione di punteggio non è un presupposto imprescindibile per la legittimità del provvedimento di revisione. In particolare, la sentenza n. 18174 del 2016 della stessa Sezione aveva già chiarito che il sistema delineato dall’articolo 126 bis del d.lgs. 285/1992 prevede che la decurtazione dei punti sia conseguenza diretta del verbale di accertamento della violazione, il quale deve indicare anche la misura della sanzione accessoria. La comunicazione della variazione di punteggio, effettuata dall’Anagrafe nazionale, è un atto meramente informativo che non condiziona la validità del provvedimento di revisione, fondato invece sulla definitività dell’accertamento delle infrazioni.

La decisione della Corte e le sue implicazioni


In conclusione, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigettando l’opposizione avverso il provvedimento di revisione della patente, confermando invece che il provvedimento di revisione della patente di guida, conseguente all’azzeramento dei punti, non richiede la preventiva comunicazione delle variazioni di punteggio all’interessato, poiché il conducente è già informato delle decurtazioni attraverso i verbali di contestazione delle infrazioni e può verificare autonomamente lo stato della propria patente tramite il numero verde dedicato, ovvero il Portale dell’Automobilista.
Semmai, può determinare un insanabile vulnus del procedimento l’omessa annotazione della decurtazione dei punti sul verbale contestato o notificato, anche essa richiesta positivamente dall’articolo 126-bis.

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