Art. 624 c.p. Furto
Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis.
DELLO STESSO AUTORE
La riforma Cartabia e la procedibilità a querela della persona offesa (parte 2)
La riforma Cartabia e la procedibilità a querela della persona offesa (parte 1)
TI CONSIGLIAMO
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento