È questo l’effetto del comma 16 dell’art. 4-ter del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, inserito in sede di conversione dalle legge n. 44 del 26 aprile 2012 (in vigore dal 29 aprile 2012). Tale interpretazione trova il suo fondamento giuridico sul fatto che la nuova disposizione normativa emanata non ha modificato i commi 12 bis, 12 ter e 12 quater del 142 CDS come modificati dalla Legge 120/2010, ma soprattutto la legge in questione ha stabilito che “le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell’emanazione del decreto di cui al comma 2” Pertanto, appare evidente che anche nella denegata ipotesi che i due Ministeri competenti non dovessero emanare il decreto ministeriale in questione, per analogia degli effetti previsti gli adempimenti di cui trattasi sarebbero comunque vincolanti dai termini previsti dalla legge 120/2010, come sopra evidenziato. Si fa presente che la ripartizione dei proventi concerne gli accertamenti, mediante utilizzo di apparecchi e dispositivi (autovelox e telelaser), delle violazioni dei limiti massimi di velocità rilevate dagli organi di polizia stradale su strade appartenenti a enti diversi da quelli dai quali dipendono gli organi accertatori. Sono escluse le strade in concessione. Si rammenta altresì che le somme derivanti dalla ripartizione dei proventi delle sanzioni devono essere destinate alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.
Se il decreto non sarà emanato entro il termine previsto, dal 2014 (e per gli anni successivi) le amministrazioni pubbliche proprietarie di strade dovranno trasmettere in via informatica entro il 31 maggio al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’interno una relazione in cui dovranno essere indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanzadi cui all’art. 208, comma 1, e all’art. 142, comma 12-bis e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. Se l’ente locale non trasmetterà la relazione ovvero utilizzerà in modo difforme i proventi, la percentuale dei proventi ripartiti spettanti ai sensi dell’art. 142, comma 12-bis, sarà ridotta del 90 per cento. In tal caso le inadempienze avranno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e dovranno essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.
La relazione, come stabilito dalla legge 120/2010, dovrà essere inviata in via telematica al Ministero dell’interno e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche se allo stato attuale , non essendo stato emanato un decreto che fissi le modalità di trasmissione, la procedura rimane ancora inattuabile, ma visto il termine ultimo per l’invio,( 31 maggio 2014 ) è molto probabile che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provveda in tempi utili a fornire le necessarie indicazioni operative.
Il legislatore, inoltre, la nuova disposizione in esame ha provveduto ad aumentare la percentuale di decurtazione dei proventi delle infrazioni stradali a quelle amministrazioni che non provvedano alla fedele rendicontazione e al corretto impiego dei proventi, secondo quanto previsto dall’articolo 208, comma 4, del codice della strada, sia dall’articolo 142, comma 12-ter, disponendo che la percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell’ente che non trasmetta la relazione, ovvero che utilizzi i proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 208 e dal comma 12-ter dell’articolo 142, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Inoltre, le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.
Quindi, il precetto e la sanzione riguardano tanto l’ente competente a disporre la ripartizione, quanto l’ente destinatario del versamento del 50% dei proventi, fermo restando che la sanzione si concretizzerà nella riduzione del 90% del 50% dei proventi delle sanzioni del comma 12-bis dell’articolo 142.
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