La sospensione dei termini nel periodo feriale non si applica non solo per le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, ma anche per il successivi gradi di giudizio che interessano tali controversie
Riguardo ai tempi concessi per attivare i rimedi previsti dagli articoli 615 e 617, tenendo presente che per il primo procedimento non vi è un termine preciso (in teoria sino alla chiusura del procedimento esecutivo), mentre per il secondo è tassativamente fissato in venti giorni, è necessario ricordare il consolidato indirizzo della Cassazione, per il quale la sospensione dei termini processuali, prevista dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, non si applica alle cause di opposizione all’esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all’esecuzione…Consulta l’approfondimento a cura di Giuseppe Carmagnini
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