Sappiamo bene nel giudizio davanti al giudice di pace, ma anche in generale nel ricorso amministrativo, le vesti sostanziali di attore e di convenuto si invertono, per cui spetta all’amministrazione provare la fondatezza dell’accertamento. È altresì noto che il verbale in questi casi non fa fede fino a querela di falso per la parte che è il risultato della ricostruzione degli eventi che hanno causato il sinistro, in quanto espressione di una valutazione dell’accertatore che non ha assistito all’incidente. Da qui l’ulteriore ostacolo, posto dal citato articolo 7 del d.lgs. 150/2011, secondo in quale, Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente, in coerenza con quanto avviene per l’accertamento della responsabilità per i reati, ai sensi dell’articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale, a mente del quale Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile.
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