La vigilanza edilizia ed il principio di realtà

Approfondimento di Stefano Maini

4 Marzo 2022
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Procedendo dal presupposto che i controlli preventivi in materia edilizia (quelli previsti per gli uffici all’atto della presentazione della c.i.l.a., della Scia e della domanda di permesso di costruire, e perciò, necessariamente, controlli “sulla carta”) non possono che limitarsi alla verifica delle “intenzioni” dell’interessato (a ciò che l’interessato dichiara di volere fare), non posso che rimanere convinto che la “vera” vigilanza edilizia si faccia (forse: non si possa fare che) in cantiere.

Del resto, banalmente, è soltanto in cantiere che si potrà verificare se davvero le “intenzioni”, palesate all’Amministrazione con la c.i.l.a, la Scia o la richiesta di “permesso”, si materializzano in interventi legittimi.

Di più, e anche qui sprofondiamo nell’ovvio, è soltanto in cantiere che si potrà trovare ciò che, pur essendo stato non comunicato, segnalato, richiesto, è stato effettivamente – a dispetto di tutti e tutto –  realizzato: non è certo un caso che il T.U. preveda espressamente – e sanzioni, gli interventi senza c.i.l.a. (art. 6-bis, T.U.), senza Scia (art. 37, T.U. cit.), e senza permesso di costruire (artt. 31, 33 e 35, T.U. cit.).

 

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