Del resto, banalmente, è soltanto in cantiere che si potrà verificare se davvero le “intenzioni”, palesate all’Amministrazione con la c.i.l.a, la Scia o la richiesta di “permesso”, si materializzano in interventi legittimi.
Di più, e anche qui sprofondiamo nell’ovvio, è soltanto in cantiere che si potrà trovare ciò che, pur essendo stato non comunicato, né segnalato, né richiesto, è stato effettivamente – a dispetto di tutti e tutto – realizzato: non è certo un caso che il T.U. preveda espressamente – e sanzioni, gli interventi senza c.i.l.a. (art. 6-bis, T.U.), senza Scia (art. 37, T.U. cit.), e senza permesso di costruire (artt. 31, 33 e 35, T.U. cit.).
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Prontuario per la vigilanza edilizia Il testo offre, pertanto, un quadro completo e aggiornato degli interventi edilizi e dei relativi titoli abilitativi, oltre a tutte le indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di controllo, di accertamento e di polizia giudiziaria. |
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