La violazione dell’ordinanza sindacale sulla prevenzione dell’inquinamento acustico ha rilevanza penale e non amministrativa
Approfondimento di Vincenzo Giannotti
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8 Febbraio 2022
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Il giudice di legittimità ha avuto modo di precisare, con orientamento univoco, come non può esserci reato penale (contravvenzione) quando la violazione dell’obbligo, o del divieto imposto dal provvedimento amministrativo, sia già prevista da una fonte normativa generale e trovi autonoma e specifica sanzione da parte dell’ordinamento. Tuttavia, la violazione di una ordinanza sindacale che proibisca, per ragioni di ordine pubblico e di igiene, legate alla prevenzione dell’inquinamento acustico, la prosecuzione di una determinata attività nelle ore notturne di diffusione musicale, fino alla taratura dell’impianto ad un livello tale da rispettare i limiti di legge, ha rilevanza penale e non amministrativa. Sono queste le conclusioni della Cassazione (Sentenza n.535/2022) che ha confermato il reato per la violazione, da parte del gestore di una discoteca, dell’ordinanza sindacale di sospensione in periodo notturno delle attività di diffusione musicale.
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