Tale voce infatti risente pesantemente di due fattori:
a) l’adeguamento della percentuale obbligatoria di accantonamento al FCDE che per l’anno 2017 ammonta al 70%, per il 2018 al 85% e per il 2019 al 100%;
b) il notevole incremento delle somme da accantonarsi a Fondo crediti di dubbia esigibilità per l’entrata in vigore dei nuovi principi contabili.
L’adeguamento della percentuale obbligatoria di accantonamento al FCDE
Vediamo il primo punto: al paragrafo 3.3 dell’allegato 4/2, recante «principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria» di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, dopo le parole: «e dal terzo esercizio l’accantonamento al fondo è effettuato per l’intero importo.» sono inserite le seguenti: «Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l’ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e al 55 per cento se l’ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilanci o riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all’85 per cento e dal 2019 l’accantonamento al fondo è effettuato per l’intero importo.»
Incremento delle somme da accantonarsi a Fondo crediti di dubbia esigibilità
Per quanto attiene al punto b) occorre ricordare… continua a leggere l’analisi di C. Malavasi
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