Competenza dell’atto di recesso
Secondo i giudici di legittimità, che richiamano a tal fine principi consolidati in materia (tra le tante Cass. n.31091/2018), la competenza ad adottare l’atto di recesso rientra tra gli atti di gestione dei rapporti di lavoro dei dipendenti del Comune che sono riservati alla esclusiva competenza del personale che riveste la qualifica dirigenziale, le cui attribuzioni, ai sensi dell’art. 107, comma 4, del d. lgs. n. 297 del 2000, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative, con la conseguenza che la Giunta Comunale non ha alcun potere di gestione attiva ma esclusivamente la competenza a definire l’indirizzo politico amministrativo. Nel caso di specie, pertanto, il dirigente della Polizia locale con la propria firma si è assunto la responsabilità dell’atto, con la necessaria legittimità dell’atto di interruzione del periodo di prova.
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