La Sentenza del giudice del lavoro
Il giudice del lavoro ha dato ragione ad un vigile municipale di un ente locale che si è visto rifiutare, dalla propria amministrazione, la destinazione a previdenza complementare, dei proventi del codice della strada, ad un fondo diverso da quello Perseo Sirio. Secondo il giudice di primo grado, l’art.12 dell’accordo avvenuto nel 2002 che avrebbe previsto, in caso di istituzione di un fondo nazionale per il comparto della Polizia Locale il necessario trasferimento delle posizioni individuali maturate dai dipendenti, non può trovare applicazione. In primo luogo, in quanto tale fondo per le esigenze specifiche del comparto non risulta ancora essere stato istituito. In secondo luogo, il Fondo Perseo Sirio, non afferente alle esigenze del comparto, non è nuovo ma esiste dal 2007, ben prima che il nuovo CCNL 2016-2018 delle funzioni locali con l’art.56-quater stabilisse un accordo asseritamente interpretato quale obbligo al versamento al solo fondo indicato dall’ARAN. Anzi, a ben vedere, secondo il giudice del lavoro, la norma contrattuale andrebbe in senso opposto, ossia permettendo al vigile di conservare l’adesione, eventualmente già intervenuta, a forme di previdenza complementare diverse ed ulteriori rispetto all’unico fondo complementare indicato e voluto dall’ARAN. La disposizione contrattuale, infatti, così recita “I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell’art. 208, commi 4 lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale: a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l’adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali”.
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