L’art. 10 comma 2 della Legge 447/1995 ed art. 659 c.p.: criteri distintivi

L’articolo 659 cod. pen., inserito nel codice penale tra le contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica, prevede due distinte ipotesi di reato

4 Giugno 2018
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L’articolo 659 cod. pen., inserito nel codice penale tra le contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica, prevede due distinte ipotesi di reato: una, contemplata dal primo comma, che punisce il disturbo della pubblica quiete da chiunque determinato e cagionato con modalità espressamente e tassativamente determinate; l’altra, disciplinata dal secondo comma, che punisce le attività rumorose, industriali o professionali, esercitate in difformità dalle prescrizioni di legge. o dalle disposizioni dell’autorità.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione non è unanime nell’individuare l’ambito di operatività della ipotesi contravvenzionale sanzionata dall’art. 659, comma 2 cod. pen., riscontrandosi tre diversi orientamenti:

il primo che riconosce all’art.10 della legge quadro un effetto abrogativo integrale del secondo comma della disposizione codicistica;

il secondo, che limita, invece, tale effetto abrogativo ai soli casi di superamento dei limiti fissato dalla legge-quadro verificatosi nell’ambito di esercizio di mestieri rumorosi, che resterebbero soggetti alla sola sanzione amministrativa prevista dalla legge-quadro, mentre la disposizione penale resta applicabile in caso di esercizio di attività rumorose in spregio a disposizioni impartite dall’autorità con modalità o per ragioni diverse da quelle prese in considerazione dalla legge quadro;

il terzo, che, in considerazione della diversità dei beni giuridici tutelati dall’art. 659 cod. pen. e dalla legge 447/1995, nega qualsiasi effetto abrogativo al menzionato art. 10 della legge quadro (Sez. 1, n. 23866 del 9/6/2009, Valvassore, Rv. 243807; Sez. 1, n. 44167 del 27/10/2009, Fiumara, Rv. 245563; Sez. 1, n. 39852 del 12/6/2012, Minetti, Rv. 253475; Sez. 1, n. 48309 del 13/11/2012, Carrozzo, Rv. 254088; Sez. 1 n. 25601 del 19/4/2013, Casella, non massimata; Sez. 3, n. 13015 del 31/1/2014, Vazzana, Rv. 258702; Sez. 3, n. 42026 del 18/9/2014, Claudino, non massimata) ed al terzo (Sez. 1, n. 33413 del 7/6/2012, Girolimetti, Rv. 253483; Sez. 1, n. 4466 del 5/12/2013 (dep. 2014), Giovannelli, Rv. 259156; Sez.3 n.37184 del 3/7/2014, Torricella, non massimata) degli indirizzi interpretativi richiamati, mentre il primo risulta, almeno al momento, del tutto abbandonato.

Deve osservarsi, con riferimento all’orientamento fondato sulla diversità del bene giuridico tutelato dalla norma codicistica e dalla legge quadro sull’inquinamento acustico, che una simile soluzione sembra essere ostacolata proprio dal tenore letterale delle disposizioni contenute nella legge 447/95.

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