L’assenza del numero di ordinanza dal retro di un segnale stradale non libera l’automobilista dall’obbligo di rispettarne la prescrizione. Commento alla sentenza della Corte di Cassazione sez. II n. 21883 del 14/10/2009

A cura di A. Gardina

26 Novembre 2009
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a presenza di un cartello stradale, che impone all’automobilista di attenersi a una prescrizione, è sufficiente a conferire validità al provvedimento.
In parole povere i divieti di sosta per essere validi non richiedono che sul retro del cartello debbano essere riportati gli estremi dell’ordinanza.
Lo ha stabilito la seconda sezione della Corte di Cassazione, con sentenza numero 21883 del 14 ottobre 2009.
La Suprema Corte è stata chiamata a decidere il ricorso presentato dal Comune di Cerveteri, che si era visto annullare un verbale elevato ai sensi dell’articolo 7 del codice della strada ( cds) ,  perché un automobilista  aveva circolato in area pedonale senza permesso di accesso.
Il giudice onorario, nell’archiviare il verbale, aveva  rilevato che l’ordinanza sindacale di divieto, prevedeva la presenza di una catena sorretta con due piloni, che erano però risultati assenti.

 

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