Il problema che spesso attanaglia gli operatori di polizia è legato alla difficoltà nell’accertare la copertura assicurativa dei veicoli non immatricolati in Italia. Spesso, poi l’operatore si chiede come mai tali veicoli non espongano il contrassegno assicurativo e se tale comportamento sia sanzionabile.
Vediamo di sgombrare il campo da alcuni equivoci e fare un poco di chiarezza.
Innanzitutto va detto che il veicolo che entra nel territorio italiano, poco importa se comunitario o non comunitario, deve rispettare le nostre (italiane) norme di comportamento elencate nel codice della strada fra gli articoli 140 193.
Quindi, dal punto di vista teorico, è legittima la sanzione ex articolo 181 cds al veicolo non immatricolato in Italia che non espone il contrassegno o altro documento equipollente attestante la copertura assicurativa.
Attenzione però! In questo caso si applica la speciale procedura sanzionatoria prevista dall’articolo 207 cds: qualora non fosse presente il trasgressore o altro obbligato menzionato nell’art. 196, si applica subito il fermo previsto dall’articolo 207 con affidamento al custode acquirente che lo custodirà fino ad avvenuto pagamento della sanzione o, in alternativa, fino al decorrere dei 60 gg previsti dallo stesso articolo.
Il problema però, è stabilire quali dei veicoli non immatricolati in Italia ha obbligo, non tanto di esporre il contrassegno, quanto, addirittura, di dimostrare la copertura assicurativa. Vediamo come stanno le cose.
I veicoli non immatricolati in Italia possono essere distinti in tre grandi gruppi:
CARTA VERDE: vi appartengono i veicoli immatricolati in stati che hanno sottoscritto un accordo con altri stati, soprattutto (ma non solo) europei e pertanto, per circolare al di fuori dello stato di immatricolazione, devono stipulare questa Carta Verde che estende la copertura assicurativa in tutti gli stati aderenti all’accordo. Attenzione però! Vi è la possibilità di escludere la copertura assicurativa in singoli stati ritenuti rischiosi dall’assicuratore. Per verificare questo è sufficiente girare materialmente la carta verde e visionare sul retro l’elenco degli stati che hanno aderito all’accordo: in quelli barrati con una X l’assicuratore non estende la copertura assicurativa.
NESSUN ACCORDO: appartengono a questo gruppo i veicoli immatricolati in stati che non hanno aderito ad alcun accordo sottoscritto anche dall’Italia. Per circolare in Italia possono, a loro scelta, stipulare una carta verde con un assicuratore avente sede in uno stato che aderisce a tale accordo, stipulare polizza di frontiera, oppure sottoscrivere assicurazione con una compagnia autorizzata ad esercitare l’RCA in Italia.
COPERTURA AUTOMATICA: è questo il gruppo “principe” di questo piccolo approfondimento. Vi appartengono i veicoli immatricolati in uno stato che, con l’Italia ed altri stati europei (si badi bene a non confondere il termine “europei” con l’Unione Europea), ha sottoscritto un accordo di “non controllo della copertura assicurativa”. Si tratta di una la Convenzione multilaterale di garanzia, firmata a Madrid il 15 marzo 1991 per effetto della quale gli organi di polizia dei singoli stati aderenti si astengono dal controllo della copertura assicurativa dei veicoli regolarmente immatricolati. Aderiscono a questo accordo: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Andorra, Croazia, Svizzera, Isole Faroe, Principato di Monaco, Gibilterra, Isola di Man, Isole della Manica, Ceuta e Melilla, Liechtenstein.
In pratica nell’eventualità di un coinvolgimento in incidente stradale di un veicolo inserito nel gruppo della copertura automatica, l’organo di polizia si astiene dal controllo dell’RCA (ovviamente non ne ha divieto qualora il conducente spontaneamente la esibisca), trasmette una breve relazione compilata su un modulo predisposto all’UCI con sede in Milano (Ufficio Centrale Italiano che si occupa del risarcimento con rivalsa sul corrispondente ufficio straniero.
TABELLA STATI
Albania | carta verde | |
Andorra | copertura automatica | |
Austria | copertura automatica | |
Belgio | copertura automatica | |
Bielorussia | carta verde | |
Bosnia Erzegovina | carta verde | |
Bulgaria | copertura automatica | |
Ceuta e Melilla | copertura automatica | |
Cipro | copertura automatica | |
Croazia | copertura automatica | |
Danimarca | copertura automatica | |
Estonia | copertura automatica | |
Finlandia | copertura automatica | |
Francia | copertura automatica | |
Germania | copertura automatica | |
Gibilterra | copertura automatica | |
Grecia | copertura automatica | |
Iran | carta verde | |
Irlanda | copertura automatica | |
Islanda | copertura automatica | |
ISOLA DI MAN | copertura automatica | |
ISOLE DELLA MANICA | copertura automatica | |
Isole Faroe | copertura automatica | |
Israele | carta verde | |
Lettonia | copertura automatica | |
Liechtenstein | copertura automatica | |
Lituania | copertura automatica | |
Lussemburgo | copertura automatica | |
Macedonia | carta verde | |
Malta | copertura automatica | |
Marocco | carta verde | |
Moldavia | carta verde | |
Montenegro | carta verde | |
Norvegia | copertura automatica | |
Paesi Bassi | copertura automatica | |
Polonia | copertura automatica | |
Portogallo | copertura automatica | |
Principato di Monaco | copertura automatica | |
Regno Unito | copertura automatica | |
Repubblica Ceca | copertura automatica | |
Romania | copertura automatica | |
Russia | carta verde | |
Serbia | copertura automatica | |
Slovacchia | copertura automatica | |
Slovenia | copertura automatica | |
Spagna | copertura automatica | |
Svezia | copertura automatica | |
Svizzera | copertura automatica | |
Tunisia | carta verde | |
Turchia | carta verde | |
Ucraina | carta verde | |
Ungheria | copertura automatica | |
TUTTI GLI ALTRI STATI | serve carta verde sottoscritta in uno stato che le rilascia, oppure polizza di frontiera oppure polizza sottoscritta con compagnia autorizzata ad esercitare l’rca in italia |
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