In base alla Direttiva 2003/564/CE (1), e successive modificazioni e integrazioni, ciascuno Stato membro si astiene dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro o nel territorio di altri Stati espressamente individuati, che sono soggetti alla “convenzione tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati” del 30 maggio 2002.
Il sistema è basato sull’istituzione, in ogni Stato aderente, di un “ufficio nazionale di assicurazione”, denominato bureau. Ogni bureau nazionale è membro dell’istituzione internazionale denominata Consiglio dei Bureaux.
Nel tempo la Direttiva è stata modificata, estendendo la copertura automatica ad altre nazioni, per cui si è provveduto a integrare lo schema del presente approfondimento.
Infatti, ai sensi dell’accordo concluso il 30 maggio 2002 tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati, ogni ufficio nazionale si rende garante alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all’assicurazione obbligatoria per la liquidazione dei sinistri sopravvenuti nel suo territorio e provocati dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro, o nel territorio di Cipro, della Croazia, dell’Islanda, della Norvegia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia, della Svizzera e dell’Ungheria, indipendentemente dal fatto che detti veicoli siano assicurati o meno. Tale accordo ha trovato conferma nella decisione 2003/564/CE della Commissione, del 28 luglio 2003, a decorrere dal 1° agosto 2003. L’accordo è stato poi esteso all’Estonia, Lettonia, Lituania, Malta e Polonia (decisione 2004/332/CE della Commissione, del 2 aprile 2004 con effetto dal 30 aprile 2004 .
Successivamente, l’accordo è stato esteso, con l’addendum n. 2, per includere lo Stato di Andorra (decisione 2005/849/CE della Commissione, del 29 novembre 2005, con effetto dal 1° gennaio 2006).
Ancora successivamente l’accordo è stato esteso, con l’addendum n. 3, per includere gli uffici di Bulgaria e Romania (decisione 2007/482/CE della Commissione, del 9 luglio 2007, con effetto dal 1° agosto 2007).
Il 29 maggio 2008, gli uffici nazionali di assicurazione hanno consolidato l’accordo, integrandolo con gli addenda n. 1, n. 2 e n. 3.
Il 26 maggio 2011 gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri e quelli di Andorra, della Croazia, dell’Islanda, della Norvegia e della Svizzera hanno firmato l’addendum n. 1 all’accordo consolidato, con il quale l’accordo è stato esteso all’Ufficio nazionale di assicurazione della Serbia, fissando tra questi Stati e la Serbia le modalità pratiche di abolizione dei controlli di assicurazione per i veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della Serbia e che sono soggetti all’accordo…
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