L’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 non prevede alcuna limitazione in ordine alla tipologia dei lavori oggetto della condotta vietata, essendo punito “chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici”, laddove tale ultima locuzione è idonea ad abbracciare qualsivoglia attività, tale da comportare una modificazione del bene paesaggistico; oggetto della tutela è pacificamente l’ambiente, che può essere leso non solo da lavori edili, ma da qualunque attività comportante una modificazione dell’assetto territoriale, ivi compresa la conformazione dei luoghi, quali i lavori di sbancamento del terreno. Né tale ricostruzione è smentita dal rilievo che nei successivi commi 1-bis, lett. b) e 1-ter, lett. a), b) e c) dell’art. 181 d.lgs. n 42 del 2004 vi sia un riferimento alle “volumetrie” e ai “materiali autorizzati”, trattandosi di previsioni del tutto autonome; il comma 1-bis, infatti, contempla una fattispecie delittuosa (e non contravvenzionale) punita più severamente se i lavori sono eseguiti su aree o beni dichiarati di notevole interesse pubblico, mentre il comma 1-ter disciplina una sanatoria laddove l’autorità amministrativa accerti la compatibilità paesaggistica. Con questa motivazione la Corte di Cassazione, III sez.pen. con sentenza n. 4700/2020 ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con cui si contestava la qualificazione dell’attività di movimentazione terra quale “lavoro” ai sensi dell’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, che si sarebbe dovuta riferire a dire del ricorrente, unicamente agli interventi di nuova costruzione edile, come desunto dal tenore letterale dei commi 1-bis, lett. b) e 1-ter, lett. a), b) e c), in cui vi è un chiaro riferimento alle “volumetrie” e ai “materiali autorizzati”, locuzioni che sono congruenti, appunto, con l’attività edile ma non con quella di mero sbancamento.
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