L’autorizzazione all’installazione degli impianti pubblicitari ex art. 23 C.d.S. ha anche valenza edilizia-urbanistica

Cartelloni pubblicitari: intervento del Consiglio di Stato con Sentenza n. 244/2017 nell’ambito dell’accoglimento di un ricorso a un’ordinanza comunale di demolizione. L’autorizzazione all’installazione degli impianti pubblicitari rilasciata dai Comuni in base alla disciplina speciale – nel rispetto di criteri e vincoli fissati nell’apposito regolamento comunale e nel piano generale degli impianti pubblicitari – ha anche una valenza edilizia-urbanistica

16 Febbraio 2017
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A seguito di ricezione da parte dell’Amministrazione comunale di un’ordinanza di demolizione relativa a un cartellone pubblicitario, realizzato in assenza del permesso edilizio (D.Lgs. n. 380 del 2001), una società, dopo aver presentato un primo ricorso al TAR della Calabria, e averlo visto respinto, si appella al Consiglio di Stato sostenendo che i titoli abilitativi previsti dalla disciplina speciale (ovvero dal Codice della Strada e dal D.Lgs. n. 507 del 1993) assolvono integralmente le esigenze proprie del settore e quelle territoriali affidate alla cura degli enti locali. Non vi sarebbe quindi spazio per l’applicazione della normativa edilizia dettata dal D.Lgs. n. 380, che non farebbe altro se non “doppiare” un provvedimento autorizzatorio già concesso.

Impianti pubblicitari: cosa prevede la norma?

L’installazione di impianti pubblicitari è regolamentata dall’art. 23, c 4, C.d.S. (“Pubblicità sulle strade e sui veicoli”) che per consentirne l’edificazione richiede il rilascio di un’autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada (all’interno dei Comuni e nel caso di strade statali, regionali e provinciali l’autorizzazione deve arrivare sia dall’ente proprietario sia dal Comune interessato). Oltre a questo articolo deve essere riportato anche l’art. 3 D.Lgs. n. 507/1993 che impone ai Comuni di adottare un regolamento riguardante le pubbliche affissioni. Tramite questo strumento i comuni possono indicare limiti e divieti relativi alla materia in oggetto, concernenti fra l’altro:

  • la tipologia e la quantità degli impianti;
  • le modalità che sottendono al rilascio delle autorizzazioni;
  • i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti pubblicitari;
  • la ripartizione della superficie degli impianti pubblici destinata alle affissioni prive di rilevanza economica (istituzionali, sociali, ecc.).

si tratta di un duplice livello di intervento: da un lato di carattere pianificatorio e preventivo, atto ad impedire il rilascio di autorizzazioni da parte delle amministrazioni in maniera casuale o arbitraria; dall’altro particolare e concreto (il regolamento comunale).

Evitare una sproporzionata duplicazione del sistema autorizzatorio

I giudici del Consiglio di Stato concludono, in base a quanto sopra esposto, che

“l’autorizzazione all’installazione degli impianti pubblicitari rilasciata dai Comuni in base alla disciplina speciale (segnatamente in base all’art. 23 del Codice della Strada), nel rispetto dei criteri e dei vincoli fissati nell’apposito regolamento comunale e nel piano generale degli impianti pubblicitari (a loro volta previsti dall’art. 3 d.lgs. n. 507/1993) abbia anche una valenza edilizia-urbanistica”.

Vale a dire che questa assolve anche alle esigenze a cui risponde il titolo edilizio (D.Lgs. n. 380/2001), che il Comune lamenta mancante e in base al quale ritiene legittima l’ordinanza di demolizione.

Assecondare il punto di vista dell’Amministrazione si tradurrebbe in una sproporzionata duplicazione del sistema autorizzatorio, della quale non si sente alcuna esigenza. Inoltre sarebbe un provvedimento in evidente controtendenza rispetto all’esigenza, percepita anche a sfondo dei più recenti interventi legislativi, di semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Consulta la Sentenza Consiglio di Stato n. 244, 19.1.2017

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