I fatti traggono origine da un procedimento disciplinare a carico di un soggetto che, assente per malattia derivante da una depressione psichica, veniva sorpreso presso il negozio di un familiare impegnato in piccole riparazioni e con funzioni di anti taccheggio.
La difesa era improntata sul fatto che, a loro dire, le piccole riparazioni e la funzione anti taccheggio non erano incompatibili con la depressione psichica. Anzi: a loro dire, tali attività avrebbero contribuito il reinserimento del soggetto.
Di parere opposto la Cassazione che, in sostanza, ha ritenuto che nel periodo di malattia, salvo ovviamente le terapie prescritte dal medico, non può essere espletata alcuna attività lavorativa: poco importa se gratuita e/o per aiutare un familiare nella propria impresa.
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