Le attese indicazioni sulla nuova segnaletica per i permessi rosa – prime osservazioni

Con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 7/4/2022 (G.U. 23/5/2022 n. 119) sono state definite le modalità di concessione dei contributi in favore dei comuni che provvedono ad istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini di età non superiore a due anni.

26 Maggio 2022
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Con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 7/4/2022 (G.U. 23/5/2022 n. 119) sono state definite le modalità di concessione dei contributi in favore dei comuni che provvedono ad istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini di età non superiore a due anni.

In realtà, a di là del titolo, il decreto riguarda l’erogazione dei contributi anche per gli spazi riservati ai veicoli al servizio dei titolari di contrassegno di parcheggio per disabili, a determinate condizioni e per i comuni che, con ordinanza adottata dal 10 novembre al 31 dicembre 2021, hanno previsto sosta gratuita, nelle aree di sosta o di parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

Apprendiamo dal decreto che, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 7 del codice della strada, gli spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, che il decreto si ostina a definire “stalli rosa”, devono essere istituiti con delibere della giunta (!). Né si comprende il passaggio nelle premesse al decreto nel quale si legge che “Ritenuto che per l’individuazione dei soli spazi riservati ai veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale, nelle aree di sosta o di parcheggio a pagamento, si provvede mediante ordinanza ai sensi dell’art. 7 del Codice della strada”, quando, invece, l’articolo 7 del codice della strada prevede che anche gli spazi di sosta per i permessi rosa siano individuati con ordinanza e non certo con delibera di giunta, atto riservato espressamente per le aree pedonali, per le zone a traffico limitato, ovvero per le aree di parcheggio a pagamento.

Al di là delle modalità con le quali i comuni potranno ottenere i contributi, sono state, inoltre, fornite indicazioni “preliminari” per la realizzazione della segnaletica che andrà ad individuare gli spazi destinati alla sosta riservata a tali categorie di utenti.

Nulla viene detto circa le modalità di rilascio delle autorizzazioni e dei relativi contrassegni, né quale forma, dimensioni, colore dovranno avere. Si suppone che si utilizzerà il medesimo ideogramma suggerito per la segnaletica stradale e che tale contrassegno, in stretta analogia con quello di parcheggio per disabili, avrà valore su tutto il territorio nazionale.

Come spesso accade, si procede in maniera non coordinata e si lascia all’iniziativa locale la scelta di soluzioni operative che, invece, dovrebbero essere uniformi.

Quanto alla segnaletica, con generico richiamo in premessa al regolamento, pare si voglia istituire una segnaletica sperimentale, adottando un simbolo non previsto dalla Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale, senza tuttavia indicare le caratteristiche precise del colore, individuato semplicemente nel colore rosa senza indicarne le coordinate.

Appare curiosa anche la motivazione che sottende la scelta del pittogramma, che sarebbe mutuato da quello che alcuni comuni italiani hanno già adottato, che rappresenta le due condizioni di possibile utilizzo dello stallo rosa, ovvero donna in stato di gravidanza e genitore con un bambino di età non superiore a due anni, ricavabile dall’immagine della carrozzina per bambini.

Il pittogramma dovrà essere riportato a come simbolo da inserire nel segnale di cui alla Fig. II 79/c dell’art. 120 del Regolamento del Codice della Strada, sia come iscrizione sulla pavimentazione. Quanto alla segnaletica orizzontale di delimitazione dello stallo riservato, il Ministero ha precisato che “così come quella di tutti gli altri stalli riservati, deve essere di colore giallo, proprio della riservazione ai sensi dell’art. 149 del regolamento.”

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Tale indicazione consente di risolvere la questione relativa alle altre ipotesi di riserva di spazi per la sosta stabiliti dalla nuova formulazione dell’articolo 7, comma 1, lett. d), in particolare per quello che concerne gli spazi dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite, per i quali si suppone che debba essere utilizzato il segnale di divieto di sosta composito e non quello di parcheggio con pannello integrativo e che la segnaletica orizzontale debba essere realizzata utilizzando il colore giallo. C’è da chiedersi se per l’analoga ipotesi dello spazio destinato ai veicoli di categoria N, utilizzati per il carico e lo scarico di cose, prevista dall’articolo 7, comma 1, lett. g), valgono ancora le precedenti indicazioni ministeriali riguardo l’uso del segnale di parcheggio e della segnaletica orizzontale bianca.

 

Decreto Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 7/4/2022  “Definizione delle modalita’ di concessione dei contributi in favore dei comuni che provvedono ad istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino in eta’ non superiore a due anni”.

 

 

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