Le Commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo tornano operative

Domenico Giannetta 23 Gennaio 2014
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Dopo tanto clamore restano operative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di cui all’articolo 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e agli articoli 141 e 142 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.
A stabilirlo è il comma 440 dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha modificato il comma 20, dell’art. 12, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012 :
“…
440. All’articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all’articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l’esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese». Restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma prima della data di entrata in vigore della presente legge.
…”
Sulla questione concernente l’applicazione dell’art. 12, comma 20, del D.L. 06/07/2012, n. 95, relativamente agli organismi del Ministero dell’Interno, era stato opportunamente richiesto dallo stesso Ministero il parere del Consiglio di Stato n. 2632 rilasciato in data 6 giugno 2013 con il quale il consesso aveva confermato l’interpretazione secondo la quale dette Commissioni dovevano essere soppresse, salvo interventi normativi in materia, a far data dal 28 novembre 2013, ovvero dopo due anni dall’entrata in vigore del D.P.C.M. 13 ottobre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 Novembre 2011.
Il quesito posto dal Ministero dell’Interno era come si può notare proprio concernente l’applicazione dell’art. 12, comma 20, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che ora viene nuovamente modificato.

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