Fino ad adesso lo scambio di informazioni relative ad infrazioni alle norme del codice della strada italiano (egualmente per l’estero) era basato su una serie di convenzioni, alcune bilaterali, altre multilaterali come le cosiddette convenzioni di Strasburgo (“European convention on the obtaining abroad of information andevidence in administrative matters”, del 15 marzo 1978 e “European convention on the service abroad ofdocuments relating to administrative matters”, del 24 novembre 1977); grazie a queste convenzioni era, fino ad ora, possibile:
‐ ottenere i dati del proprietario di un veicolo il cui conducente avesse commesso una violazione delle norme del codice della strada in Italia (lo stesso negli altri paesi);
‐ ottenere la notificazione del verbale di infrazione una volta redatto, nei confronti del proprietario del veicolo o di altro soggetto.
Le convenzioni prevedevano una o più autorità preposta a fornire i dati (nello Stato verso il quale la richiesta era diretta), nonché un’autorità preposta alle notificazioni amministrative (sempre nello Stato verso il quale era diretto); in alternativa per le notificazioni, ma non per tutti i paesi, era possibile procedere utilizzando il servizio postale. Le procedure risultavano nel complesso abbastanza differenziate ma, tutto sommato, efficienti, a patti che l’organo di polizia stradale si adeguasse ad applicarle e con la difficoltà di dover trattare corrispondenza nella lingua dello Stato di destinazione …
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