Le indicazioni dei giudici amministrativi sullo scorrimento delle graduatorie dei concorsi interni

di VIncenzo Giannotti

24 Agosto 2021
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Pur potendo fruire l’ente dello scorrimento delle graduatorie, formatesi a fronte di concorsi interamente riservati al personale interno, tuttavia, rispetto alle graduatorie provenienti da concorsi esterni, non esiste alcuna priorità o prevalenza rispetto all’indizione di nuovi concorsi pubblici decisi dall’ente. La recente giurisprudenza amministrativa, ha da un lato confermato la decadenza della graduatorie interne formatesi prima del 2010 (Consiglio di Stato, sentenza n.5884/2021) e, dall’altro lato confermato che non vi è alcun principio della preferenza per lo scorrimento della graduatoria nel caso in cui la graduatoria degli idonei non sia stata approvata all’esito del concorso pubblico (Consiglio di Giustizia Amministrativa, sentenza n.761/2021).

La vicenda

Alcuni istruttori di vigilanza (cat. C), risultati idonei ad un concorso interamente riservato agli interni per l’acquisizione della qualifica di istruttore direttivo di vigilanza (cat. D), si sono doluti del mancato scorrimento della graduatoria da parte dell’ente, chiedendo l’annullamento del bando pubblico del concorso esterno, indetto dall’ente, per la provvista di nuovo personale direttivo di vigilanza. Dopo aver visto respinto il loro ricorso dai giudici amministrativi di primo grado, hanno proposto specifico ricorso al Consiglio di Stato. Tra i motivi di impugnazione della sentenza di rigetto, i ricorrenti hanno evidenziato che l’ente avrebbe dovuto avvalersi della proroga legale dell’efficacia delle graduatorie, in applicazione, ratione temporis, del d.l. 101/2013 e della successiva legge di conversione. La proroga dell’efficacia della graduatoria interna avrebbe dovuto inibire, successivamente, il Comune alla indizione di nuove procedure concorsuali, essendo la regola costituita dallo scorrimento delle graduatorie vigenti (si richiamano sul punto i principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 14 del 2011), strumento idoneo anche al fine del contenimento della spesa.

 

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