La vicenda
Alcuni istruttori di vigilanza (cat. C), risultati idonei ad un concorso interamente riservato agli interni per l’acquisizione della qualifica di istruttore direttivo di vigilanza (cat. D), si sono doluti del mancato scorrimento della graduatoria da parte dell’ente, chiedendo l’annullamento del bando pubblico del concorso esterno, indetto dall’ente, per la provvista di nuovo personale direttivo di vigilanza. Dopo aver visto respinto il loro ricorso dai giudici amministrativi di primo grado, hanno proposto specifico ricorso al Consiglio di Stato. Tra i motivi di impugnazione della sentenza di rigetto, i ricorrenti hanno evidenziato che l’ente avrebbe dovuto avvalersi della proroga legale dell’efficacia delle graduatorie, in applicazione, ratione temporis, del d.l. 101/2013 e della successiva legge di conversione. La proroga dell’efficacia della graduatoria interna avrebbe dovuto inibire, successivamente, il Comune alla indizione di nuove procedure concorsuali, essendo la regola costituita dallo scorrimento delle graduatorie vigenti (si richiamano sul punto i principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 14 del 2011), strumento idoneo anche al fine del contenimento della spesa.
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