Per quanto concerne la circolazione di un veicolo sottoposto a sequestro, il conducente risponde della violazione dell’articolo 213, comma 4, che, secondo il richiamato indirizzo giurisprudenziale, determinerà l’unica sanzione applicabile, in quanto norma speciale rispetto all’articolo 334, anche quando alla guida si trovi lo stesso custode, mancando nell’articolo 213 una clausola di salvezza a favore dell’articolo 334 del codice penale. Tuttavia, nel caso in cui la violazione si concretizzi non solo nella semplice circolazione del veicolo sottoposto a sequestro, ma sia evidente la volontà del custode di distruggere, ovvero disperdere il veicolo o comunque sottrarlo definitivamente all’esecuzione della confisca, oltre alla sanzione prevista dal codice della strada, troverà applicazione la sanzione penale in concorso con quella amministrativa…
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