Le modifiche “urgenti” effettuate dal Governo Monti alla legge 241/1990: scoperta dell’acqua calda o dell’ombrello? L’approfondimento a cura di S. Bedessi

17 Febbraio 2012
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Continuando nella scia del precedente Governo, ovverosia di europeizzare l’Italia a suon di decreti legge,anche il Governo Monti si diletta nell’immissione nell’ordinamento di norme tanto enfatiche quanto banalied il cui effetto sarà solo quello di ingessare ancora di più il funzionamento delle strutture pubbliche.Con l’articolo 1 del decreto legge si modifica la legge 7 agosto 1990, n. 241, che peraltro riguarda tutto ilsettore pubblico e non solo la polizia locale; con l’articolo 1 del decreto legge si modificano i commi 8 e 9dell’articolo 2 della legge 241, inserendo (anche se il testo parla testualmente ed erratamente di“sostituzione”) ulteriori commi 9‐ter, 9‐quater, 9‐quinquies.

Probabilmente il nuovo Governo di professori non deve avere grande attitudine per la logica e perl’aritmetica: numera i nuovi commi 9‐ter, 9‐quater, 9‐quinquies quando poteva benissimo, non esistendo ilcomma 10, numerarli 10, 11 e 12.

Il comma 8 sostituito prevede: ”…Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avversoil silenzio inadempimento dell’amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti…”.In questo modo si impone anche sul dirigente diligente che comanda, magari suo malgrado, un funzionariospreciso, la spada di Damocle di un nuovo istituto, la responsabilità contabile “congiunta”, vista lacongiunzione copulativa positiva “e”, e l’automatica trasmissione di ogni sentenza alla Corte dei Conti, dalmomento che si stabilisce: “9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisceelemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare eamministrativo‐contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.”…

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