Nulla di eclatante, s’intende, ma sono di “novità” comunque necessariamente da conoscersi da parte degli operatori tutti (3), ivi compresi gli addetti (a vario titolo) degli enti locali, enti da loro delegati in materia (es. consorzi di funzioni, ecc.) e delle aziende/imprese pubbliche.
Si tratta, come vedremo, di interventi normativi connotati perlopiù da particolarismi e/o contingenze (4), dove gli aspetti cosiddetti “tecnici” vengono ripresi, ruminati e diluiti politicamente, resi in norme che sono strumento di organizzazione della società (5), proprio perché i soggetti interessati (anche indirettamente) sostengono il consenso politico, al di là delle (ineludibili, se non necessarie) diversità e specificità (6).
Ma, eccoci alle più recenti novità normative, giurisprudenziali e della prassi:
Consiglio dei Ministri (seduta del 24 dicembre 2014) (7), ove – tra altro – si dispone:
- la proroga (ancora una volta! (8)) il termine di scadenza del divieto di conferire in discarica rifiuti con potere calorifico superiore a 13.000 kj/kg;
- lo slittamento al 31 dicembre 2015 per il sistema “SISTRI” del cosiddetto regime del “doppio binario” (già nel decreto legge 101/2013) su sanzioni e semplificazioni, cosicché slitta anche l’applicazione delle eventuali sanzioni irrogabili. Più esattamente le sanzioni relative alla mancata iscrizione e all’omesso versamento del contributo ambientale si applicano dall’1.2.2015 (commi 1 e2 dell’art. 260-bis del d.lgs. 152/2006) mentre le altre sanzioni affluenti al Sistri (art. 260-bis commi 3-9 e art. 260-ter) si applicano dall’1.1.2016. Si tenta, quindi, ancora una volta di evitare agli operatori p.c.d. “disagi” dovuti alle falle applicative del Sistri e al poco indolore passaggio dai sistemi tradizionali (c.d. “cartacei”) a quelli del “grande fratello” implicito (almeno nell’impianto originario, via via, addomesticatosi nel tempo) nel Sistri;
- si interviene sull’Ilva di Taranto, con una sorta di pubblicizzazione “ponte” della sua gestione, onde garantire occupazione lavorativa, la tenuta dell’impresa sul mercato e per assicurare la realizzazione del risanamento ambientale cosiccome ipotizzato.
Albo Nazionale Gestori Ambientali: chiarimento (con nota prot. 1140 in data 15.12.2014) del Comitato Nazionale sul d.m. 3.6.2014, n.120 relativamente a:
- requisiti di iscrizione all’Albo: si procede all’iscrizione anche in caso di condanna se il reato è stato estinto a seguito di sospensione condizionale della pena (ex art. 167 C.P.) ciò al fine di evitare liti (nonostante questa situazione sia considerata ostativa all’iscrizione medesima);
- variazione nella dotazione dei veicoli iscritti all’Albo: non servono con riferimento ai codici EER (ex CER), ma solo per le variazioni in aumento dei veicoli (diversamente, ovvero decorso il periodo di 60 giorni, i veicoli vengono cancellati dall’Albo);
- variazione della sede legale dell’impresa iscritta all’Albo: è sufficiente la comunicazione con PEC inoltrata alla Sezione regionale competente;
- provvedimenti disciplinari nel caso di pagamenti omessi per un periodo superiore ai 12 mesi dalla data del provvedimento di sospensione: occorre qui valutare se le attività di cui trattasi sono svolte nel loro complesso oppure se si tratta di una sola attività svolta nell’ambito della categoria di iscrizione all’Albo.
Delibera Albo Nazionale Gestori Ambientali del 25 novembre 2014: circa il “foglio notizie” col quale modello (qui approvato) gli iscritti devono comunicare i veicoli classificati come trattori stradali ex art. 54 del d.lgs. 30.4.1992, n. 285.
Agenzia delle Entrate – Direz. Centrale Normativa- Sett. Imposte indirette – Ufficio Registro e altri tributi indiretti:risposta in data 12 dicembre 2014 al quesito posto da Unioncamere di Roma in data 2 aprile 2014 circa la tassa da pagare dall’impresa per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. L’iscrizione,considerata nella prospettiva tributaria, abilita all’esercizio di attività industriale, commerciale e di professione di arti o mestieri (così nel richiamo fatto dall’art. 22, punto 8 (9), all’art. 86 del d.P.R. 26.10.1972, n. 641) per cui la tassa si paga dall’impresa per la iscrizione all’Albo, con riferimento a ciascuna delle attività autorizzate (ex art. 1 cit. D.P.R. n.641/1972) discriminando le seguenti situazioni:
- iscrizioni in nuove categorie di attività: la tassa è dovuta;
- allorquando all’interno della medesima categoria di attività di iscrizione e di classe dimensionale si richiede iscrizione “maggiore”: la tassa è dovuta;
- in caso di rinnovo di iscrizione: la tassa è dovuta ex art. 2 cit. d.P.R. 641/1971;
- in caso di variazioni (anagrafiche, dei veicoli, del responsabile tecnico, dell’importo delle fidejussioni, ecc.): si considerano irrilevanti e la tassa non è dovuta poiché queste variazioni non comportano la modifica della sfera di attività autorizzata in capo al soggetto iscritto.
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