Coronavirus – Le nuove FAQ del Governo

Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

3 Maggio 2021
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Il decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 ha disposto l’applicazione di misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

 

In base a tali disposizioni e alle ordinanze del Ministro della Salute, si applicano le misure previste:

  • per la zona gialla alle regioni Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto e alle province autonome di Bolzano e di Trento;
  • per la zona arancione alle regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia;
  • per la zona rossa alla regione Valle d’Aosta.

 

Area GIALLA

 

PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITÀ COMMERCIALI, RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE

  1. A quali regole devono attenersi i commercianti che svolgono attività diverse da quelle di ristorazione e i gestori degli esercizi commerciali al dettaglio che sono aperti?
    Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
    Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
    Inoltre, le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Fra queste misure vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento interpersonale, la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, nonché la garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria. È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l’ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l’accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita. A tal fine, è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali. Infine, è previsto l’uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso, particolarmente negli esercizi di vendita di generi alimentari e bevande, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, individuare percorsi diversi per entrate e uscite.
  2. Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno?
    In questa zona, dal 26 aprile 2021, è consentito, dalle ore 5.00 alle 22.00 e comunque nel rispetto dei limiti orari stabiliti per gli spostamenti, il consumo al tavolo esclusivamente all’aperto nei bar, nei ristoranti e nelle altre attività di ristorazione. Fino al 31 maggio 2021 compreso non è invece consentito il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali.
    Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita anche la vendita con asporto di cibi e bevande. La consegna a domicilio è consentita senza restrizioni, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
    È consentita, senza restrizioni ma nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di settore, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.
    Dal 1° giugno 2021 sarà consentita l’attività dei servizi di ristorazione, svolta da qualsiasi esercizio, anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5.00 alle 18.00.
  3. È consentito entrare o restare all’interno di bar, ristoranti e degli altri locali adibiti alla ristorazione (pub, gelaterie, pasticcerie…), se è sospeso il consumo di cibi al loro interno? L’ingresso e la permanenza nei locali da parte dei clienti sono consentiti per l’uso dei servizi igienici, per effettuare il pagamento del conto (ove non fosse possibile effettuarlo all’esterno) o per acquistare i prodotti per asporto, per il tempo strettamente necessario a tali necessità e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti.

ATTIVITA’ CULTURALI, EVENTI, CERIMONIE, RIUNIONI

  1. Cosa è previsto per i musei e gli altri luoghi della cultura? Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è assicurato, dal lunedì al venerdì, con modalità di fruizione contingentata nel rispetto delle misure anti-Covid. Il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo, sempre con modalità di fruizione contingentata nel rispetto delle misure anti-Covid. Alle stesse condizioni sono aperte al pubblico anche le mostre.
  2. Quali sono le nuove regole per gli spettacoli che si svolgono in teatri, sale da concerto, cinema, live-club e altri locali? Dal 26 aprile 2021, è di nuovo possibile, in questa zona, tenere spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club (locali di musica dal vivo, nei quali non è comunque consentita l’attività di ballo) e in altri locali o spazi, anche all’aperto. Gli spettacoli in presenza di pubblico devono svolgersi esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. Inoltre, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalle regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome o, in mancanza, nel rispetto di quelle nazionali. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all’aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Tali linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni già descritte.
  3. Le discoteche e le sale da ballo sono aperte in questa zona? No, le attività che hanno luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati restano non consentite.
  4. Le trasmissioni televisive, in diretta o registrate, possono svolgersi in presenza di pubblico (comparse, figuranti, ospiti)? Sì, in quanto alle trasmissioni televisive non si applicano le restrizioni previste per gli spettacoli, perché la presenza di pubblico in studio rappresenta soltanto un elemento “coreografico” o comunque strettamente funzionale alla trasmissione. Deve essere comunque sempre garantito il rispetto delle prescrizioni sanitarie, nonché quelle in materia di distanziamento interpersonale sia fra il pubblico o gli ospiti, sia fra il personale artistico e il pubblico o gli ospiti medesimi. Qualora, per ragioni di produzione, non fosse possibile garantire continuativamente la distanza interpersonale di almeno un metro tra il pubblico e il personale artistico, sarebbe in ogni caso obbligatorio indossare la mascherina. Per quanto concerne le modalità lavorative del personale artistico, si rinvia ai relativi protocolli professionali e alle relative interpretazioni dei ministeri di settore.
  5. È consentita la presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni in ambito sportivo? La presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni in ambito sportivo non è consentita in questa zona fino al 31 maggio 2021 compreso, salvi casi specifici descritti più avanti in questa stessa faq. Dal 1° giugno 2021, in questa zona, è consentita la presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente  interesse  nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano  (CONI)  e del  Comitato  italiano  paralimpico  (CIP),  riguardanti  gli  sport individuali e di squadra, organizzati  dalle  rispettive  federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva o da organismi  sportivi  internazionali. I posti a sedere dovranno essere preassegnati e dovrà essere assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non potrà essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non potrà essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività dovranno svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.
    In relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all’aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio. Tali linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19. Infine, per competizioni o eventi o sportivi di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il Sottosegretario con delega allo Sport può anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa da quella del 1° giugno 2021.
  6. Cosa è previsto per le fiere, i convegni e i congressi? Dal 15 giugno 2021 sarà consentito, in questa zona, lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida di settore, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. Le citate linee guida potranno prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle “certificazioni verdi COVID-19”. Sarà inoltre consentito l’ingresso nel territorio nazionale per partecipare alle fiere, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. Dal 1° luglio 2021, in questa zona, saranno consentiti anche i convegni e i congressi, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida di settore.
  7. Cosa prevedono le norme in vigore per i centri termali? L’attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario, limitatamente all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche è sempre consentita. Dal 1° luglio 2021 sarà consentita anche, in questa zona, l’apertura al pubblico dei centri termali, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida di settore.
  8. Cosa prevedono le norme in vigore per i parchi tematici e di divertimento? Dal 1° luglio 2021, in questa zona saranno consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida di settore.
  9. Cosa prevede il decreto per lo svolgimento delle funzioni religiose? Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.
  10. Sono consentite le tumulazioni e le sepolture? Sì, sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.
  11. È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza? Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.
  12. Cosa prevede il decreto per le manifestazioni? Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

ATTIVITÀ MOTORIA O SPORTIVA

  1. Dove è possibile svolgere attività motoria e sportiva? Dal 26 aprile nelle zone cd. gialle, ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria competenza, è consentito svolgere attività motoria all’aperto nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento.
    L’attività sportiva di base individuale, di squadra e di contatto può essere svolta nei parchi pubblici e privati, nelle aree attrezzate all’aperto,  negli spazi all’aperto di centri e circoli sportivi, pubblici e privati del proprio Comune o, nel rispetto delle disposizioni relative agli spostamenti, di un altro Comune, in conformità con quanto previsto dall’allegato 5 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi. Dal 1° giugno sarà possibile svolgere attività sportiva anche all’interno di luoghi al chiuso.
  2. È consentita l’attività sportiva nei parchi pubblici e privati? Salvo diverse disposizioni più restrittive emanate dalla autorità locali e nel rispetto del divieto di assembramento, negli orari previsti dalla norma per gli spostamenti in genere, è consentito svolgere attività sportiva, anche amatoriale, di squadra e di contatto, o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 5 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport.
  3. L’attività sportiva e quella motoria sono consentite nei centri sportivi? Dal 26 aprile l’attività motoria e quella sportiva di base, anche di squadra e di contatto, sono consentite in centri e circoli sportivi esclusivamente all’aperto, nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 5 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport. Dal 1° giugno sarà possibile svolgere attività anche all’interno di luoghi al chiuso nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 7 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni.
  4. I corsi in piscina sono sospesi o laddove siano messe in atto tutte le misure di sicurezza possono continuare? Dal 15 maggio 2021 sarà consentito svolgere attività sportive presso piscine pubbliche e private esclusivamente all’aperto nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 6 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport.
  5. Gli/Le insegnanti possono utilizzare le palestre per attivare le lezioni su piattaforme on line (solo l’insegnante in sala, i/le clienti o gli/le atleti/e in collegamento)? Si. Infatti, sono sospese le attività nelle palestre e delle piscine per evitare occasioni di assembramento o possibile contagio, ma il caso specifico, che prevede la presenza del/la solo/a insegnante, è consentito. Dal 1° giugno sarà possibile svolgere attività anche all’interno di luoghi al chiuso nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 7 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport.
  6. Sono consentite le attività di danza, yoga, pilates, ecc.? Le attività di danza, yoga e pilates, come ogni altra attività motoria, possono essere svolte esclusivamente all’aperto, in parchi pubblici e privati, e aree attrezzate, o negli spazi all’aperto di centri o circoli sportivi. Dal 1° giugno sarà possibile svolgere attività anche all’interno di luoghi al chiuso nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 7 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport.
  7. Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica possono proseguire se erogate in strutture sanitarie? Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica one to one potranno continuare se svolte in un presidio sanitario obbligatorio di fisioterapia o riabilitazione o, come disciplinato dall’art. 17, comma 2 del DPCM, se rientranti tra i livelli essenziali di assistenza, o tra le prestazioni riabilitative o terapeutiche. Dal 1° giugno sarà possibile svolgere attività anche all’interno di luoghi al chiuso nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 7 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport.
  8. Sport di squadra e di contatto: gli allenamenti nei centri sportivi possono essere svolti? Dal 26 aprile è possibile svolgere esclusivamente all’aperto attività motorie e di sport di base di contatto e di squadra, anche amatoriali, presso centri sportivi e circoli nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 5 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport, con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi.
  9. È consentita la pesca sportiva? Salvo diverse disposizioni eventualmente emanate con ordinanze degli enti locali, che, come noto possono adottare provvedimenti più restrittivi, la pesca sportiva, sia sotto forma di attività amatoriale che di allenamento, potrà continuare ad essere praticata nel proprio comune o, nel rispetto delle disposizioni relative agli spostamenti, in altro comune, in quanto attività che si svolge in forma individuale e all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.
  10. Gli allenamenti e le gare di atleti per competizioni di rilevanza nazionale, anche svolti al chiuso o in piscina, pallanuoto compresa, possono continuare? La norma specifica che le competizioni degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni consentite dalla norma e muniti di tessera agonistica, possono essere svoti a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Si ricorda che il riconoscimento della rilevanza nazionale viene disposto con provvedimento del CONI o del CIP. Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dalla norma, le attività sportive anche degli sport di contatto purché riconosciute di interesse nazionale nelle modalità sopra indicate, svolti in piscina (es. pallanuoto) potranno continuare a svolgersi, all’aperto o a porte chiuse, senza pubblico. Si precisa che le piscine in cui si svolgono le suddette attività, potranno essere utilizzate, solo ed esclusivamente per le competizioni di rilevanza nazionale e gli allenamenti ad esse finalizzati.Dal 15 maggio 2021 sarà consentito a tutti svolgere attività sportive presso piscine pubbliche e private esclusivamente all’aperto nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 6 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport.

UFFICI PUBBLICI

  1. Le attività da rendere in presenza possono essere attivate dal cittadino su appuntamento telefonico? Sì. Nella direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione si evidenzia che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo restando quanto detto nella stessa direttiva relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente aerazione dei locali. Le amministrazioni curano che venga effettuata un’accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia mantenuta un’adeguata distanza tra gli operatori pubblici e l’utenza.

VIOLAZIONI E SANZIONI

  1. In caso di accertamento di una violazione alle disposizioni che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni? La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

SPOSTAMENTI

  1. Quali sono le regole sugli spostamenti in vigore nella mia Regione/Provincia autonoma?
    A chi si trova in zona gialla sono consentiti i seguenti spostamenti:
    – senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
    – dalle ore 5.00 alle 22.00, verso località della zona bianca o gialla, senza doverne giustificare il motivo;
    – dalle 5.00 alle 22.00, verso tutto il territorio nazionale, se la persona che si sposta è in possesso di una “certificazione verde COVID-19” valida (si veda la FAQ specifica).
    È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
    Per gli spostamenti verso le seconde case o per le visite ad amici o parenti si vedano le FAQ specifiche.
  2. Cosa si intende con i termini “residenza”, “domicilio” e “abitazione”? 
    Residenza. La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
    Domicilio. Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
    Abitazione. Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Per fare un esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione.
    Per il rientro nelle abitazioni non principali, si veda la specifica FAQ sulle cosiddette seconde case.
  3. Nella mia zona è consentito andare a trovare parenti o amici? Si deve comunque rispettare il cosiddetto “coprifuoco” o si può rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione in qualsiasi momento? A chi si trova in zona gialla è consentito andare a far visita a parenti o amici, dalle ore 5.00 alle 22.00, in un massimo di 4 persone che possono portare con sé i figli minorenni (o altri minori di 18 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi verso tutte le località della zona bianca o gialla. Le visite ad amici o parenti nell’arco della stessa giornata in altre zone devono comunque concludersi facendo rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione entro le ore 22.00. Restano valide, indipendentemente dalla località di destinazione, le norme di prevenzione del contagio relative all’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici e privati (si veda la FAQ specifica).
  4. Io e il mio coniuge/partner viviamo in zone diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a? Sarà possibile in ognuno dei seguenti casi:
    – se il luogo di partenza e quello scelto per il ricongiungimento si trovano entrambi in zona bianca o gialla;
    – se il luogo scelto per il ricongiungimento coincide con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione, definiti come nella FAQ specifica;
    – se chi si sposta è in possesso di una “certificazione verde” valida.
  5. È possibile andare nelle cosiddette “seconde case”? Se sì, ci sono dei limiti? È sempre possibile fare rientro presso la propria seconda casa, se situata in zona bianca o gialla. Inoltre dalle zone bianca e gialla si può fare rientro alla propria seconda casa situata in zona arancione o rossa, se si può dimostrare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima del 14 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2). Se il titolo è stato acquistato successivamente, sarà possibile raggiungerla, nelle zone arancione o rossa, se si è in possesso di una certificazione verde COVID-19. In ogni caso, l’immobile di destinazione deve essere disabitato e vi si possono spostare solo persone appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente.
  6. Posso fare la spesa in un comune diverso da quello in cui abito? Sì, purché lo spostamento avvenga nel rispetto delle regole previste per gli spostamenti nella zona di partenza e in quella di destinazione.
  7. Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti? Sì, è una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.
  8. Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento, si può spostare? No, è previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso COVID-19. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina.
  9. Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5? Sì, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.
  10. Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”?I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”? È sempre possibile uscire per andare al lavoro. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite autodichiarazione o con ogni altro mezzo di prova. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
  11. Posso usare l’automobile con persone non conviventi? Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.
  12. Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani? Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro nazionalità. Per gli spostamenti da e per l’estero, oltre a tali restrizioni, si è altresì soggetti alle specifiche disposizioni relative a ciascuno Stato estero, reperibili sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
  13. È possibile spostarsi tra diverse zone per partecipare alle esequie di parenti stretti? È possibile partecipare alle cerimonie religiose con le dovute misure organizzative e di prevenzione e sicurezza, volte a contenere i possibili contagi e nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle relative confessioni. La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere quelli entro il secondo grado, includendo chiaramente anche i conviventi) o di unico parente rimasto, sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da COVID-19.
  14. Devo effettuare uno spostamento giustificato dai motivi previsti dal decreto, ma non avendo la possibilità di disporre ovvero di condurre un mezzo privato, posso farmi accompagnare da qualcun altro? Sì. Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti o si abbia un altro impedimento, è consentito farsi accompagnare da un famigliare (preferibilmente convivente) o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l’utilizzo dei mezzi privati. Laddove l’accompagnatore e l’accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi un idoneo dispositivo di protezione individuale. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, così come la condizione di convivenza tra gli occupanti il veicolo, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità dell’autodichiarazione e, ove l’agente operante ne faccia richiesta (la condizione di convivenza esime dal rispetto della distanza).
  15. Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione? Non è necessario motivare gli spostamenti all’interno della zona gialla dalle ore 5.00 alle 22.00. Nel caso ci si sposti dalle 22.00 alle 5.00 o, in qualsiasi orario, verso  una zona arancione o rossa, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti. Sarà possibile attestare la legittimità dello spostamento anche mediante autodichiarazione, che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI

  1. È obbligatorio utilizzare strumenti di protezione individuale per i professionisti in studio? Sì, l’obbligo sussiste nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, e quindi anche negli studi professionali, ad eccezione dei casi in cui l’attività si svolga individualmente e sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Ove l’attività professionale comporti comunque un contatto diretto e ravvicinato con soggetti non conviventi o lo svolgimento in ambienti di facile accesso dall’esterno o aperti al pubblico, e non sia possibile rispettare in modo continuativo la distanza interpersonale di almeno un metro, occorre sempre utilizzare gli strumenti di protezione individuale, nel rispetto anche delle altre prescrizioni previste dai protocolli di sicurezza anti-contagio.

MASCHERINE (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE)

  1. Quando e dove si deve indossare la mascherina? I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente.
    L’obbligo non è previsto per:
    – bambini sotto i 6 anni di età;
    – persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
    – operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).
    Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:
    – mentre si effettua l’attività sportiva;
    – mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
    – quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi.
    Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa e delle attività scolastiche, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.
    È comunque fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.
  2. È obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina? No. È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nelle situazioni previste. A tali fini, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.

LAVORO

  1. Il datore di lavoro pubblico o privato è tenuto a fornire a tutti i lavoratori la strumentazione necessaria a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile? No. Se l’amministrazione pubblica o il datore di lavoro privato non può fornire la strumentazione necessaria, il lavoratore può comunque avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Tuttavia, l’Amministrazione (o il datore di lavoro privato) è tenuta ad adottare le misure organizzative e gestionali atte ad agevolare lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.
  2. È possibile attivare iniziative di aggiornamento e di formazione in modalità agile? Sì. È possibile promuovere percorsi informativi e formativi in modalità agile a distanza.
  3. Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, si applica soltanto nel privato o anche alla Pubblica Amministrazione? Il Protocollo si applica ai soli soggetti privati.

CERTIFICAZIONI VERDI

  1. Cosa sono le “certificazioni verdi”? E il “pass”? Come si possono ottenere? Quanto valgono? Le “certificazioni verdi COVID-19” anche dette “green pass”, sono certificazioni che attestano la sussistenza di condizioni personali che consentono gli spostamenti sul territorio nazionale. In particolare, le certificazioni sono rilasciate per attestare una delle seguenti condizioni:
    a) aver completato la vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
    b) essere guariti da COVID-19, con cessazione dell’isolamento;
    c) aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.Le tre certificazioni verdi COVID-19 hanno tempi di validità e modalità di rilascio differenti:
    a) la certificazione di avvenuta vaccinazione ha una validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria o dal sanitario che effettua la vaccinazione, al momento stesso dell’effettuazione dell’ultima dose prevista. La certificazione è disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2021 possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario o alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa;
    b) la certificazione verde COVID-19 per avvenuta guarigione ha una validità di sei mesi dalla guarigione stessa ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero o, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione cessa di avere validità se, nell’arco dei sei mesi previsti, l’interessato viene nuovamente identificato come positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2021 sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo;
    c) la certificazione verde COVID-19 per tampone negativo ha una validità di 48 ore dall’esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test previsti o dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
    Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell’Unione europea e quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea e validate da uno Stato membro dell’Ue sono riconosciute come equivalenti a quelle nazionali e valide se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.


Area ARANCIONE

 

PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITÀ COMMERCIALI, RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE

  1. Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno? In questa zona è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno, all’esterno e nelle adiacenze dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.).
    Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:
    – dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
    – dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3).
    La consegna a domicilio è consentita senza restrizioni ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
    È consentita, senza restrizioni ma nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di settore, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.
  2. È consentito entrare o restare all’interno di bar, ristoranti e degli altri locali adibiti alla ristorazione (pub, gelaterie, pasticcerie…), se è sospeso il consumo di cibi al loro interno? L’ingresso e la permanenza nei locali da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.
  3. Negli orari o nelle aree in cui è consentito esclusivamente l’asporto di cibi e bevande, è consentito ai clienti l’uso dei servizi igienici delle attività di bar o ristorazione? Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali (si vedano FAQ precedenti), l’uso dei servizi igienici posti all’interno dei bar e dei ristoranti non può essere consentito, salvo casi di assoluta necessità.
  4. Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione svolte da centri culturali, centri sociali e centri ricreativi a favore del proprio corpo associativo? La sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto a quella principale. È fatta eccezione per le attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni che rientrano tra gli enti del Terzo settore, disciplinati dal relativo Codice (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117). In questi casi, l’attività di somministrazione può proseguire, purché nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività analoghe e in modo da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità legate all’attività principale delle associazioni stesse.
  5. La sospensione delle attività di ristorazione disposta in questa zona, si applica anche ai ristoranti negli alberghi con riferimento ai clienti ivi alloggiati? È possibile per i clienti degli alberghi consumare i pasti presso ristoranti esterni convenzionati? I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche in questa zona.
    Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tale servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.
  6. A quali regole devono attenersi i commercianti che svolgono attività diverse da quelle di ristorazione e i gestori degli esercizi commerciali al dettaglio che sono aperti? Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
    Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
    Inoltre, le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Fra queste misure vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento interpersonale, la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, nonché la garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria. È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l’ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l’accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita. A tal fine, è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali. Infine, è previsto l’uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso, particolarmente negli esercizi di vendita di generi alimentari e bevande, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, individuare percorsi diversi per entrate e uscite.
  7. È consentito raggiungere le concessionarie di autoveicoli per effettuare assistenza del veicolo, acquistare un veicolo, consegnare un veicolo da rottamare, fare test drive, ecc.? Sì.
  8. È possibile effettuare consegne di prodotti, alimentari e non, anche fuori dal Comune in cui si trova il punto vendita? Sì, è possibile effettuare consegne anche fuori dal proprio Comune, trattandosi di ragioni lavorative.
  9. Devo acquistare un bene durevole (ad esempio un’automobile, una cucina, una cameretta, una scrivania, etc.) di una certa marca che non è disponibile nel mio Comune. Posso recarmi in un altro Comune per fare i miei acquisti? Sì, laddove il proprio Comune non disponga di appositi punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.

ATTIVITA’ CULTURALI, EVENTI, CERIMONIE, RIUNIONI

  1. Cosa è previsto per i musei e gli altri luoghi della cultura? Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è sospeso, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.
  2. Nei teatri, sale da concerto o altri luoghi analoghi è possibile organizzare spettacoli in assenza di pubblico, per es. da trasmettere in streaming? È possibile utilizzare gli spazi come ambienti per riprese cinematografiche e audiovisive? Sì. Sono sospesi gli spettacoli dal vivo con presenza di pubblico. Resta invece confermata la possibilità di organizzare spettacoli da trasmettere in streaming o di utilizzare gli spazi come ambienti per riprese cinematografiche e audiovisive, nel rispetto delle misure di sicurezza previste per tali attività.
  3. Le trasmissioni televisive, in diretta o registrate, possono svolgersi in presenza di pubblico (comparse, figuranti, ospiti)? Sì, in quanto alle trasmissioni televisive non si applica il divieto previsto per gli spettacoli, perché la presenza di pubblico in studio rappresenta soltanto un elemento “coreografico” o comunque strettamente funzionale alla trasmissione. Deve essere comunque sempre garantito il rispetto delle prescrizioni sanitarie, nonché quelle in materia di distanziamento interpersonale sia fra il pubblico o gli ospiti, sia fra il personale artistico e il pubblico o gli ospiti medesimi. Qualora, per ragioni di produzione, non fosse possibile garantire continuativamente la distanza interpersonale di almeno un metro tra il pubblico e il personale artistico, sarebbe in ogni caso obbligatorio indossare la mascherina. Per quanto concerne le modalità lavorative del personale artistico, si rinvia ai relativi protocolli professionali e alle relative interpretazioni dei ministeri di settore.
  4. Cosa prevede il decreto per lo svolgimento delle funzioni religiose? Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.
  5. Sono consentite le tumulazioni e le sepolture? Sì, sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.
  6. È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza? Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.
  7. Nella nozione delle fiere, vietate dai provvedimenti in vigore, rientrano anche manifestazioni locali con prevalente carattere commerciale? Sì, tali manifestazioni, anche a carattere commerciale di natura fieristica ma realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate.
  8. Cosa prevede il decreto per le manifestazioni? Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
  9. Si possono svolgere eventi e competizioni in ambito sportivo? Per lo svolgimento degli eventi e delle competizioni in ambito sportivo si consiglia di consultare l’apposita sezione sul sito del Dipartimento per lo sport. Sono in ogni caso vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.
  10. È consentita la presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni in ambito sportivo? No.
  11. La sospensione delle prove concorsuali pubbliche e private preselettive e scritte si estende anche alle prove orali? No. Nel caso di procedure di esame orali che comportino la convocazione in presenza in unica sede di candidati provenienti da tutto il Paese andrà preferibilmente disposta la sospensione nelle more di un superamento dei limiti posti agli spostamenti tra aree regionali dalle vigenti disposizioni restrittive volte a fronteggiare l’emergenza epidemica. Altrimenti, le eventuali prove orali in presenza, motivate da ragioni di urgenza, dovranno sempre svolgersi con numero ristretto e programmato di ingressi, uso di dispositivi di protezione individuale e nel rispetto della distanza di sicurezza tra tutte le persone che vi partecipano e che vi assistono e, a tal fine, le prove di più candidati andranno adeguatamente scaglionate nel tempo.

ATTIVITÀ MOTORIA O SPORTIVA

  1. Dove è possibile svolgere attività motoria e sportiva? Ferma restando la sospensione delle attività sportive di squadra e di contatto, nelle zone cd. arancioni, ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria competenza, è consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in altro Comune della medesima regione, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.
  2. È consentita l’attività sportiva nei parchi pubblici e privati? Ferma restando la sospensione delle attività sportive di squadra e di contatto, e salvo diverse disposizioni più restrittive emanate dalla autorità locali e nell’assoluto rispetto del divieto di assembramento, dalle 5:00 alle 22:00 è consentito svolgere attività sportiva, anche amatoriale, o attività motoria solo all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per la semplice attività motoria, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minorenni o per le persone non completamente autosufficienti.
  3. L’attività sportiva e quella motoria sono consentite nei centri sportivi? Ferma restando la sospensione delle attività sportive di squadra e di contatto, l’attività motoria e quella sportiva di base restano consentite in centri e circoli sportivi esclusivamente all’aperto, previo rispetto del distanziamento e delle altre precauzioni previste dai protocolli indicati dalla normativa.
  4. I corsi in piscina sono sospesi? I corsi in piscina sono sospesi nelle zone arancioni.
  5. Gli/Le insegnanti possono utilizzare le palestre per attivare le lezioni su piattaforme on line (solo l’insegnante in sala, i/le clienti o gli/le atleti/e in collegamento? Sì. Infatti, sono sospese le attività nelle palestre e delle piscine per evitare occasioni di assembramento o possibile contagio, ma il caso specifico, che prevede la presenza del/la solo/a insegnante, è consentito.
  6. Sono consentite le attività di danza, yoga, pilates, ecc.? Le attività di danza, yoga e pilates, come ogni altra attività motoria, possono essere svolte esclusivamente all’aperto, in parchi pubblici e privati, e aree attrezzate, o in centri o circoli sportivi, all’aperto.
  7. Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica possono proseguire se erogate in strutture sanitarie? Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica one to one potranno continuare se svolte in un presidio sanitario obbligatorio di fisioterapia o riabilitazione o, come disciplinato dall’art. 17, comma 2 del DPCM, se rientranti tra i livelli essenziali di assistenza, o tra le prestazioni riabilitative o terapeutiche.
  8. Sport di squadra e di contatto: gli allenamenti nei centri sportivi possono essere svolti in forma individuale? Se no, i singoli atleti possono allenarsi nei centri da soli? E in contemporanea con gli altri? In zona arancione è possibile svolgere esclusivamente all’aperto ed in forma individuale, anche in più persone, gli allenamenti e le attività sportive di base che il decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020  individua come sport da contatto. Lo stesso vale per gli allenamenti per sport di squadra che, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e previo rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.
  9. È consentita la pesca sportiva? Salvo diverse disposizioni eventualmente emanate con ordinanze degli enti locali, che, come noto, possono adottare provvedimenti più restrittivi, la pesca sportiva, sia sotto forma di attività amatoriale che di allenamento, potrà continuare ad essere praticata nel proprio comune o, nel rispetto delle disposizioni relative agli spostamenti, in altro comune della propria regione laddove nel proprio non sia possibile svolgere tale attività, in quanto attività che si svolge in forma individuale e all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.
  10. Gli allenamenti e le gare di atleti per competizioni di rilevanza nazionale, anche svolti al chiuso o in piscina, pallanuoto compresa, possono continuare? La norma specifica che le competizioni degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni consentite dalla norma e muniti di tessera agonistica, possono essere svoti a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Si ricorda che il riconoscimento della rilevanza nazionale viene disposto con provvedimento del CONI o del CIP. Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dalla norma, le attività sportive anche degli sport di contatto purché riconosciute di interesse nazionale nelle modalità sopra indicate, svolti in piscina (es. pallanuoto) potranno svolgersi continuare con gli allenamenti e le competizioni, all’aperto o a porte chiuse, senza pubblico. Si precisa che le piscine in cui si svolgono le suddette attività, potranno essere utilizzate, solo ed esclusivamente per le competizioni di rilevanza nazionale e gli allenamenti ad esse finalizzati.

UFFICI PUBBLICI

  1. Le attività da rendere in presenza possono essere attivate dal cittadino su appuntamento telefonico? Sì. Nella direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione si evidenzia che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo restando quanto detto nella stessa direttiva relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente aerazione dei locali. Le amministrazioni curano che venga effettuata un’accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia mantenuta un’adeguata distanza tra gli operatori pubblici e l’utenza.

VIOLAZIONI E SANZIONI

  1. In caso di accertamento di una violazione alle disposizioni che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni? La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

SPOSTAMENTI

  1. Quali sono le regole sugli spostamenti in vigore nella mia Regione/Provincia autonoma?
    A chi si trova in zona arancione sono consentiti i seguenti spostamenti:
    – senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
    – dalle ore 5.00 alle 22.00, nello stesso Comune, senza doverne giustificare il motivo;
    – dalle 5.00 alle 22.00, verso tutto il territorio nazionale, se la persona che si sposta è in possesso di una “certificazione verde COVID-19” valida (si veda la FAQ specifica).
    È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
    A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.
    Per gli spostamenti verso le seconde case o per le visite ad amici o parenti si vedano le FAQ specifiche.
  2. Cosa si intende con i termini “residenza”, “domicilio” e “abitazione”? 
    Residenza. La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
    Domicilio. Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
    Abitazione. Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Per fare un esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione.
    Per il rientro nelle abitazioni non principali, si veda la specifica FAQ sulle cosiddette seconde case.
  3. Nella mia zona è consentito andare a trovare parenti o amici? Si deve comunque rispettare il cosiddetto “coprifuoco” o si può rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione in qualsiasi momento? A chi si trova in zona arancione è consentito andare a far visita a parenti o amici, all’interno dello stesso Comune, dalle ore 5.00 alle 22.00, per un massimo di 4 persone, che possono portare con sé i figli minorenni (o altri minori di 18 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è consentito spostarsi anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, tra le ore 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia. Le visite ad amici o parenti nell’arco della stessa giornata in altre zone devono comunque concludersi facendo rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione entro le ore 22.00. Restano valide, a prescindere dalla località di destinazione, le norme di prevenzione del contagio relative all’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici e privati (si veda la FAQ specifica).
  4. Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione? Dalle ore 5.00 alle 22.00 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio Comune. Per spostamenti verso altri Comuni e, dalle 22.00 alle 5.00, anche all’interno del proprio Comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti. Si ricorda che, in questa zona, chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti può spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia. Sarà possibile attestare la legittimità dello spostamento anche mediante autodichiarazione, che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
  5. Io e il mio coniuge/partner viviamo in zone diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a? Sarà possibile se il luogo scelto per il ricongiungimento coincide con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione, definiti come nella FAQ specifica. In alternativa, è possibile se chi si sposta è in possesso di una “certificazione verde” valida.
  6. È possibile andare nelle cosiddette “seconde case”? Se sì, ci sono dei limiti? Dalla zona arancione è sempre possibile fare rientro presso la propria seconda casa, su tutto il territorio nazionale, se si può dimostrare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima del 14 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2).
    Se il titolo è stato acquistato successivamente, sarà sempre possibile raggiungere la seconda casa se:
    – essa è situata nel territorio comunale;
    – essa è situata fuori del territorio comunale e si è in possesso di una certificazione verde COVID-19.
    In ogni caso, l’immobile di destinazione deve essere disabitato e vi si possono spostare solo persone appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente.
  7. Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti? Sì, è una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.
  8. È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro? È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.
  9. Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento, si può spostare? No, è previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso COVID-19. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina.
  10. Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5? Sì, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.
  11. Posso fare la spesa in un comune diverso da quello in cui abito? Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità. Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.
  12. Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari? Sì, non sono previste limitazioni alle categorie di prodotti acquistabili.
  13. Sono un volontario della protezione civile: posso spostarmi dal comune in cui attualmente mi trovo per prestare la mia attività nell’ambito della gestione dell’emergenza? Sì, il divieto di spostarsi dal comune in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell’ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana).
  14. Sono un volontario della protezione civile, conduco un’unità cinofila regolarmente iscritta e con essa svolgo attività in emergenza: posso spostarmi dal Comune in cui attualmente mi trovo per effettuare l’addestramento del cane ai fini del mantenimento della capacità operativa? Sì, l’addestramento di unità cinofile per lo svolgimento di attività in emergenza rientra tra le attività consentite in quanto funzionale ad assicurarne il mantenimento della capacità operativa nell’ambito del Servizio nazionale di Protezione civile; rimane salva la necessità di effettuare tale attività all’aperto senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento fisico e della normativa vigente. In questa zona, sarà necessario che l’addestramento avvenga laddove possibile all’interno del territorio comunale.
  15. Sono un volontario di un’associazione che svolge attività di accudimento e assistenza di animali, anche ai fini delle procedure di preaffido. Posso spostarmi dal mio Comune per prestare la mia attività? Sì. Gli spostamenti che si riconnettono ad attività assistenziali svolte nell’ambito di un’associazione di volontariato sono consentiti e possono essere motivati adducendo a causa giustificativa l’espletamento del servizio di volontariato sociale.
  16. Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”? È sempre possibile uscire per andare al lavoro. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite autodichiarazione o con ogni altro mezzo di prova. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
  17. Sono una guida turistica che effettua visite guidate all’aperto per gruppi turistici. Posso continuare a svolgere la mia attività? L’attività di guida turistica all’aperto è sottoposta alla disciplina generale in tema di limitazioni agli spostamenti. Pertanto, essa è consentita in questa zona, restando all’interno del proprio Comune. Lo svolgimento di visite turistiche guidate non è invece consentito in area rossa, essendo in quest’ultima previsto il divieto di spostamenti non giustificati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Nei casi in cui è consentita, l’attività dovrà svolgersi con modalità tali da assicurare il rispetto del divieto di assembramento e nel rispetto delle vigenti norme in materia di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, distanziamento interpersonale e divieto di assembramenti.
  18. È possibile spostarsi tra regioni per fare un atto pubblico notarile di compravendita? Sì, lo spostamento è configurabile come spostamento per ragioni di necessità se l’immobile ad esempio si trova in una regione diversa da quella in cui si vive.
  19. Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Sì, dalle 5 alle 22.
  20. L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito? È possibile raggiungere parchi e giardini pubblici all’interno del proprio Comune o, in assenza di questi, quelli in un Comune limitrofo più vicini a casa, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento.
    È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.
    Tra i parchi e i giardini pubblici rientrano anche i parchi e i giardini aperti gratuitamente al pubblico, afferenti a musei e ad altri istituti e luoghi della cultura.
    Resta inteso che la giustificazione degli spostamenti ammessi fuori dal proprio Comune, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione.
  21. Posso utilizzare la bicicletta? È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. È inoltre consentito utilizzarla dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri.
  22. Posso usare l’automobile con persone non conviventi? Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.
  23. È consentito, anche al di fuori del Comune ovvero della Regione di residenza, lo svolgimento di attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione? Sì, la cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.
  24. Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani? Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro nazionalità. Per gli spostamenti da e per l’estero, oltre a tali restrizioni, si è altresì soggetti alle specifiche disposizioni relative a ciascuno Stato estero, reperibili sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
  25. È possibile spostarsi tra diverse zone per partecipare alle esequie di parenti stretti? È possibile partecipare alle cerimonie religiose con le dovute misure organizzative e di prevenzione e sicurezza, volte a contenere i possibili contagi e nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle relative confessioni. La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere quelli entro il secondo grado, includendo chiaramente anche i conviventi) o di unico parente rimasto, sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da COVID-19.
  26. Devo effettuare uno spostamento giustificato dai motivi previsti dal decreto, ma non avendo la possibilità di disporre ovvero di condurre un mezzo privato, posso farmi accompagnare da qualcun altro? Sì. Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti o si abbia un altro impedimento, è consentito farsi accompagnare da un famigliare (preferibilmente convivente) o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l’utilizzo dei mezzi privati. Laddove l’accompagnatore e l’accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi un idoneo dispositivo di protezione individuale. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, così come la condizione di convivenza tra gli occupanti il veicolo, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità dell’autodichiarazione e, ove l’agente operante ne faccia richiesta (la condizione di convivenza esime dal rispetto della distanza).

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI

  1. È obbligatorio utilizzare strumenti di protezione individuale per i professionisti in studio? Sì, l’obbligo sussiste nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, e quindi anche negli studi professionali, ad eccezione dei casi in cui l’attività si svolga individualmente e sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Ove l’attività professionale comporti comunque un contatto diretto e ravvicinato con soggetti non conviventi o lo svolgimento in ambienti di facile accesso dall’esterno o aperti al pubblico, e non sia possibile rispettare in modo continuativo la distanza interpersonale di almeno un metro, occorre sempre utilizzare gli strumenti di protezione individuale, nel rispetto anche delle altre prescrizioni previste dai protocolli di sicurezza anti-contagio.
  2. È possibile spostarsi da un Comune a un altro per andare a vedere degli immobili da acquistare o prendere in affitto? Sì. È permesso effettuare un sopralluogo presso un immobile da acquistare o locare. Tuttavia le visite degli agenti immobiliari con i clienti presso le abitazioni da locare o acquistare potranno avere luogo solo con l’utilizzo, da parte dell’agente immobiliare e dei visitatori, delle mascherine e dei guanti monouso e mantenendo in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro e, preferibilmente, quando le abitazioni siano disabitate.

SCUOLA, UNIVERSITÀ E ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE

  1. Cosa è previsto nella mia zona per le attività scolastiche e gli asili nido? In questa zona, dal 7 al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza lo svolgimento:
    –  dei servizi educativi per l’infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare comunque denominati e gestiti);
    –  dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia (materna);
    – dell’attività scolastica e didattica della scuola primaria (elementari);
    –  dell’attività scolastica e didattica della scuola secondaria di primo grado (scuole medie).
    Nello stesso periodo, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.) garantiscono l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca, mentre la restante parte si avvale della didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
  2. Nelle scuole è obbligatorio per studenti e insegnanti l’uso della mascherina? Sì, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi.
  3. Quali attività possono essere svolte nelle Università? Le Università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19.
  4. Si possono svolgere tirocini, attività di laboratorio sperimentale o didattico o esercitazioni? Tali attività, in quanto rientranti tra quelle curriculari, possono essere svolte in presenza laddove previste dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti dai singoli atenei, sentito il Comitato universitario regionale; resta fermo che, laddove previste, esse dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli, specificamente dedicati alle università.
  5. Le biblioteche universitarie restano aperte? Le biblioteche universitarie, al pari dei laboratori e delle altre strutture che erogano servizi indispensabili agli studenti, continuano ad assicurarli laddove previsto dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti dai singoli atenei, sentito il Comitato universitario regionale, sempre nel rispetto dei protocolli specificamente dedicati alle università.
  6. Quali attività possono essere svolte presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)? Ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza, alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni introdotte per le università, relative ai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19.
  7. Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea? Sì, potranno essere svolte in presenza nel rispetto delle “Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020-2021” e, comunque, con le modalità previste dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, adottati dagli atenei, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento. Nel caso in cui non possa essere assicurato il rispetto delle citate linee guida, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti, i piani di organizzazione della didattica dispongono il ricorso alle modalità a distanza, nel qual caso dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità degli esami.

MASCHERINE (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE)

  1. Quando e dove si deve indossare la mascherina? I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente.
    L’obbligo non è previsto per:
    – bambini sotto i 6 anni di età;
    – persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
    – operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).
    Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:
    – mentre si effettua l’attività sportiva;
    – mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
    – quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi.
    Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa e delle attività scolastiche, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.
    È comunque fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.
  2. È obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina? No. È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nelle situazioni previste. A tali fini, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.

LAVORO

  1. Il datore di lavoro pubblico o privato è tenuto a fornire a tutti i lavoratori la strumentazione necessaria a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile? No. Se l’amministrazione pubblica o il datore di lavoro privato non può fornire la strumentazione necessaria, il lavoratore può comunque avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Tuttavia, l’Amministrazione (o il datore di lavoro privato) è tenuta ad adottare le misure organizzative e gestionali atte ad agevolare lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.
  2. È possibile attivare iniziative di aggiornamento e di formazione in modalità agile? Sì. È possibile promuovere percorsi informativi e formativi in modalità agile a distanza.
  3. Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, si applica soltanto nel privato o anche alla Pubblica Amministrazione? Il Protocollo si applica ai soli soggetti privati.

CERTIFICAZIONI VERDI

  1. Cosa sono le “certificazioni verdi”? E il “pass”? Come si possono ottenere? Quanto valgono? Le “certificazioni verdi COVID-19” anche dette “green pass”, sono certificazioni che attestano la sussistenza di condizioni personali che consentono gli spostamenti sul territorio nazionale. In particolare, le certificazioni sono rilasciate per attestare una delle seguenti condizioni:
    a) aver completato la vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
    b) essere guariti da COVID-19, con cessazione dell’isolamento;
    c) aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.Le tre certificazioni verdi COVID-19 hanno tempi di validità e modalità di rilascio differenti:
    a) la certificazione di avvenuta vaccinazione ha una validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria o dal sanitario che effettua la vaccinazione, al momento stesso dell’effettuazione dell’ultima dose prevista. La certificazione è disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2021 possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario o alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa;
    b) la certificazione verde COVID-19 per avvenuta guarigione ha una validità di sei mesi dalla guarigione stessa ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero o, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione cessa di avere validità se, nell’arco dei sei mesi previsti, l’interessato viene nuovamente identificato come positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2021 sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo;
    c) la certificazione verde COVID-19 per tampone negativo ha una validità di 48 ore dall’esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test previsti o dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
    Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell’Unione europea e quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea e validate da uno Stato membro dell’Ue sono riconosciute come equivalenti a quelle nazionali e valide se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Area ROSSA

 

PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITÀ COMMERCIALI, RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE

  1. Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno? In questa zona è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno, all’esterno e nelle adiacenze dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.). La consegna a domicilio è consentita senza restrizioni, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza restrizioni ma nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di settore, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.
  2. È consentito entrare o restare all’interno di bar, ristoranti e degli altri locali adibiti alla ristorazione (pub, gelaterie, pasticcerie…), se è sospeso il consumo di cibi al loro interno? L’ingresso e la permanenza nei locali da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.
  3. Negli orari o nelle aree in cui è consentito esclusivamente l’asporto di cibi e bevande, è consentito ai clienti l’uso dei servizi igienici delle attività di bar o ristorazione? Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali (si vedano FAQ precedenti), l’uso dei servizi igienici posti all’interno dei bar e dei ristoranti non può essere consentito, salvo casi di assoluta necessità.
  4. Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione svolte da centri culturali, centri sociali e centri ricreativi a favore del proprio corpo associativo? La sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto a quella principale. È fatta eccezione per le attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni che rientrano tra gli enti del Terzo settore, disciplinati dal relativo Codice (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117). In questi casi, l’attività di somministrazione può proseguire, purché nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività analoghe e in modo da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità legate all’attività principale delle associazioni stesse.
  5. La sospensione delle attività di ristorazione disposta in questa zona, si applica anche ai ristoranti negli alberghi con riferimento ai clienti ivi alloggiati? È possibile per i clienti degli alberghi consumare i pasti presso ristoranti esterni convenzionati? I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche in questa zona.
    Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tale servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.
  6. Le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità (cioè quelli previsti dall’allegato 23 del Dpcm) e che quindi rimangono aperte, possono consentire ai clienti l’acquisto anche di beni non inclusi nell’allegato? No, è consentita la vendita dei soli beni inclusi nell’allegato. Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari) può esercitare esclusivamente l’attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità ed è, quindi, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano riposti beni diversi da quelli alimentari e di prima necessità. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo. Nei casi in cui l’allegato preveda la possibilità di vendita di determinati beni “in esercizi specializzati”, la stessa è da intendersi consentita anche nelle altre strutture di vendita che rimangono aperte, purché nel rispetto delle prescrizioni già richiamate nella presente faq e dei protocolli di settore.
  7. I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità (cioè quelli previsti dall’allegato 23 del Dpcm e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico), possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio? Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale.
    Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
  8. Si possono consegnare e montare i mobili o gli oggetti acquistati prima dell’introduzione delle restrizioni al commercio? Sì, le vendite di mobili avvenute in negozio prima delle restrizioni, che non si fossero ancora concluse con la consegna e il montaggio, possono assimilarsi alle vendite a distanza.
  9. A quali regole devono attenersi i commercianti che svolgono attività diverse da quelle di ristorazione e i gestori degli esercizi commerciali al dettaglio che sono aperti? Sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità. La vendita dei beni consentiti può avvenire sia negli esercizi “di vicinato” (piccoli negozi) sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche all’interno dei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso esclusivamente agli esercizi o alle parti degli esercizi che vendono i beni consentiti. Restano ferme le chiusure previste per i centri e parchi commerciali nei giorni festivi e prefestivi.
    Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
    Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
    Le predette attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
    Inoltre, le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Fra queste misure vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento interpersonale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, nonché la garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria. È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l’ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l’accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita. A tal fine, è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali. Infine, è previsto l’uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso, particolarmente negli esercizi di vendita di generi alimentari e bevande, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, individuare percorsi diversi per entrate e uscite.
  10. È consentita la vendita al dettaglio di articoli per la prima infanzia? Sì, è ammessa la vendita al dettaglio di articoli per la prima infanzia (quali ad esempio carrozzine, passeggini, seggiolini per auto, lettini), poiché si tratta di prodotti essenziali, al pari delle confezioni e calzature per bambini e neonati, dei giochi e dei giocattoli, e l’acquisto di detti beni si configura in termini di necessità.
    Il responsabile di ogni attività commerciale può esercitare esclusivamente l’attività di vendita di prodotti sopra indicati ed è, quindi, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano riposti beni diversi da quelli suddetti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita.
  11. Cosa si intende per abbigliamento per bambino? Deve considerarsi abbigliamento ogni tipo di indumento necessario per vestire un minore di età non superiore ai 16 anni, incluse quindi anche le calzature.
  12. I negozi che vendono abbigliamento o calzature sia per adulti che per bambini possono restare aperti per la sola vendita di prodotti per bambini, chiudendo le altre aree del negozio, esattamente come già avviene per supermercati e ipermercati? Sì, è possibile, limitando la vendita ai soli prodotti di abbigliamento per bambini (vedi relativa FAQ). Pertanto il responsabile dell’attività commerciale è tenuto a organizzare gli spazi in modo da consentire ai clienti l’accesso esclusivamente agli scaffali che vendono tale tipologia di prodotti (allegato 23 al Dpcm). Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita.
  13. Le attività commerciali o di servizi alla persona indicate negli allegati 23 e 24 del Dpcm possono stare aperte nei festivi e prefestivi se non si trovano all’interno dei centri commerciali? La chiusura nei giorni prefestivi riguarda gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Pertanto le attività di vendita individuate nell’allegato 23, nonché quelle relative a servizi alla persona indicati nell’allegato 24 del Dpcm, sono consentite in ogni giorno della settimana se non sono situate all’interno dei centri commerciali.Restano comunque aperti, nei giorni festivi e prefestivi, all’interno dei centri commerciali, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
  14. È consentito raggiungere le concessionarie di autoveicoli per effettuare assistenza del veicolo, acquistare un veicolo, consegnare un veicolo da rottamare, fare test drive, ecc.? Sì, gli esercizi in questione sono autorizzati a restare aperti in quanto considerati essenziali e l’acquisto dei beni e servizi da esse erogati si configura in termini di necessità.
  15. Per i negozi al dettaglio soggetti a chiusura, il venditore può accedere al punto vendita per effettuare consegne a domicilio a seguito di ordine on line e/o telefonico? Sì, il venditore può accedere al punto vendita per effettuare consegne a domicilio.
  16. Le attività di commercio al dettaglio non indicate nell’allegato 23 del Dpcm possono accettare ordini telefonici o da internet e consegnare i propri prodotti a domicilio, con partenza della merce e scontrino allegato dal punto vendita, anche se chiuso al pubblico? Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
  17. Sono il titolare di un’azienda che effettua attività di vendita a domicilio, su appuntamento, di opere editoriali (libri, riviste, periodici). Posso continuare a svolgere la mia attività? Sì. Il commercio al dettaglio degli articoli di cui all’allegato 23 del Dpcm è consentito anche nella forma della vendita diretta presso il domicilio del consumatore privato, previo appuntamento e nel rispetto delle misure igienico-sanitarie concernenti l’uso della mascherina e il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
  18. È possibile effettuare consegne di prodotti, alimentari e non, anche fuori dal Comune in cui si trova il punto vendita? Sì, è possibile effettuare consegne anche fuori dal proprio Comune, trattandosi di ragioni lavorative.

ATTIVITA’ CULTURALI, EVENTI, CERIMONIE, RIUNIONI

  1. Cosa è previsto per i musei e gli altri luoghi della cultura? Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è sospeso, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.
  2. Nei teatri, sale da concerto o altri luoghi analoghi è possibile organizzare spettacoli in assenza di pubblico, per es. da trasmettere in streaming? È possibile utilizzare gli spazi come ambienti per riprese cinematografiche e audiovisive? Sì. Sono sospesi gli spettacoli dal vivo con presenza di pubblico. Resta invece confermata la possibilità di organizzare spettacoli da trasmettere in streaming o di utilizzare gli spazi come ambienti per riprese cinematografiche e audiovisive, nel rispetto delle misure di sicurezza previste per tali attività.
  3. Le trasmissioni televisive, in diretta o registrate, possono svolgersi in presenza di pubblico (comparse, figuranti, ospiti)? Sì, in quanto alle trasmissioni televisive non si applica il divieto previsto per gli spettacoli, perché la presenza di pubblico in studio rappresenta soltanto un elemento “coreografico” o comunque strettamente funzionale alla trasmissione. Deve essere comunque sempre garantito il rispetto delle prescrizioni sanitarie, nonché quelle in materia di distanziamento interpersonale sia fra il pubblico o gli ospiti, sia fra il personale artistico e il pubblico o gli ospiti medesimi. Qualora, per ragioni di produzione, non fosse possibile garantire continuativamente la distanza interpersonale di almeno un metro tra il pubblico e il personale artistico, sarebbe in ogni caso obbligatorio indossare la mascherina. Per quanto concerne le modalità lavorative del personale artistico, si rinvia ai relativi protocolli professionali e alle relative interpretazioni dei ministeri di settore.
  4. Cosa prevede il decreto per lo svolgimento delle funzioni religiose? Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.
  5. Sono consentite le tumulazioni e le sepolture? Sì, sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.
  6. È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza? Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.
  7. Nella nozione delle fiere, vietate dai provvedimenti in vigore, rientrano anche manifestazioni locali con prevalente carattere commerciale? Sì, tali manifestazioni, anche a carattere commerciale di natura fieristica ma realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate.
  8. Cosa prevede il decreto per le manifestazioni? Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
  9. Si possono svolgere eventi e competizioni in ambito sportivo? Per lo svolgimento degli eventi e delle competizioni in ambito sportivo si consiglia di consultare l’apposita sezione sul sito del Dipartimento per lo sport. Sono in ogni caso vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.
  10. È consentita la presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni in ambito sportivo? No.
  11. La sospensione delle prove concorsuali pubbliche e private preselettive e scritte si estende anche alle prove orali? No. Nel caso di procedure di esame orali che comportino la convocazione in presenza in unica sede di candidati provenienti da tutto il Paese andrà preferibilmente disposta la sospensione nelle more di un superamento dei limiti posti agli spostamenti tra aree regionali dalle vigenti disposizioni restrittive volte a fronteggiare l’emergenza epidemica. Altrimenti, le eventuali prove orali in presenza, motivate da ragioni di urgenza, dovranno sempre svolgersi con numero ristretto e programmato di ingressi, uso di dispositivi di protezione individuale e nel rispetto della distanza di sicurezza tra tutte le persone che vi partecipano e che vi assistono e, a tal fine, le prove di più candidati andranno adeguatamente scaglionate nel tempo.

ATTIVITÀ MOTORIA O SPORTIVA

  1. Dove è possibile svolgere attività motoria e sportiva? Negli scenari a elevata gravità (cd. zone rosse) sono sospese l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso. Pertanto è possibile svolgere attività motoria esclusivamente nei pressi della propria abitazione, all’aperto ed in forma individuale e singolarmente. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Lo svolgimento dell’attività sportiva potrà avvenire all’interno del territorio comunale, in forma individuale e all’aperto, rispettando il distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona. In merito alla pratica di attività sportive che comportino uno spostamento, come corsa o ciclismo, in zona rossa è possibile varcare i confini comunali solo nel corso dello svolgimento della stessa (come ad esempio durante una sessione di allenamento, anche a livello amatoriale), a condizione che la conclusione dell’attività coincida con il luogo di partenza. In ogni caso non è consentito entrare in altro comune per poi iniziare la pratica sportiva.Riguardo specifiche attività sportive aeree, per esempio il Volo da Diporto o Sportivo (VDS), è consentito lo svolgimento esclusivamente con decollo e atterraggio dall’avio superficie o dal campo volo situati all’interno dei confini del proprio Comune. Nel caso in cui il campo volo o l’aviosuperficie siano destinati esclusivamente al VDS, si applicherà la sospensione delle attività prevista dalla norma.
  2. È consentita l’attività sportiva nei parchi pubblici e privati? Salvo diverse disposizioni più restrittive emanate dalla autorità locali e nell’assoluto rispetto del divieto di assembramento, dalle 5:00 alle 22:00 è consentito svolgere attività sportiva, anche amatoriale, o attività motoria solo all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per la semplice attività motoria, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minorenni o per le persone non completamente autosufficienti.
  3. I corsi in piscina sono sospesi? Sì, le attività nelle piscine, inclusi i corsi, sono sospese.
  4. Gli/Le insegnanti possono utilizzare le palestre per attivare le lezioni su piattaforme on line (solo l’insegnante in sala, i/le clienti o gli/le atleti/e in collegamento? Sì. Infatti, sono sospese le attività nelle palestre e delle piscine per evitare occasioni di assembramento o possibile contagio, ma il caso specifico, che prevede la presenza del/la solo/a insegnante, è consentito.
  5. Sono consentite le attività di danza, yoga, pilates, ecc. al chiuso o all’aperto? No.
  6. Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica possono proseguire se erogate in strutture sanitarie? Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica one to one potranno continuare se svolte in un presidio sanitario obbligatorio di fisioterapia o riabilitazione.
  7. Sport di squadra e di contatto: gli allenamenti nei centri sportivi possono essere svolti in forma individuale? Se no, i singoli atleti possono allenarsi nei centri da soli? E in contemporanea con gli altri? No. Si ricorda che negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all’aperto.
  8. È consentita la pesca sportiva? Salvo diverse disposizioni eventualmente emanate con ordinanze degli enti locali, che, come noto, possono adottare provvedimenti più restrittivi, la pesca sportiva, sia sotto forma di attività amatoriale che di allenamento, potrà continuare ad essere praticata esclusivamente nel proprio comune, in quanto attività che si svolge in forma individuale e all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.
  9. È possibile praticare l’attività venatoria? No.
  10. Gli allenamenti e le gare di atleti per competizioni di rilevanza nazionale, anche svolti al chiuso o in piscina, pallanuoto compresa, possono continuare? La norma specifica che le competizioni degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni consentite dalla norma e muniti di tessera agonistica, possono essere svolti a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Si ricorda che il riconoscimento della rilevanza nazionale viene disposto con provvedimento del CONI o del CIP. Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dalla norma, le attività sportive anche degli sport di contatto purché riconosciute di interesse nazionale nelle modalità sopra indicate, svolti in piscina (es. pallanuoto) potranno svolgersi continuare con gli allenamenti e le competizioni, all’aperto o a porte chiuse, senza pubblico. Si precisa che le piscine in cui si svolgono le suddette attività, potranno essere utilizzate, solo ed esclusivamente per le competizioni di rilevanza nazionale e gli allenamenti ad esse finalizzati.

UFFICI PUBBLICI

  1. Le attività da rendere in presenza possono essere attivate dal cittadino su appuntamento telefonico? Sì. Nella direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione si evidenzia che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo restando quanto detto nella stessa direttiva relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente aerazione dei locali. Le amministrazioni curano che venga effettuata un’accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia mantenuta un’adeguata distanza tra gli operatori pubblici e l’utenza.

VIOLAZIONI E SANZIONI

  1. In caso di accertamento di una violazione alle disposizioni che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni? La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

SPOSTAMENTI

  1. Quali sono le regole sugli spostamenti in vigore nella mia Regione/Provincia autonoma? 
    A chi si trova in zona rossa sono consentiti i seguenti spostamenti:
    – senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
    – dalle ore 5.00 alle 22.00, verso tutto il territorio nazionale, se la persona che si sposta è in possesso di una “certificazione verde COVID-19” valida (si veda la FAQ specifica).
    È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
    Per gli spostamenti verso le seconde case o per le visite ad amici o parenti si vedano le FAQ specifiche.
  2. Cosa si intende con i termini “residenza”, “domicilio” e “abitazione”? 
    Residenza. La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
    Domicilio. Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
    Abitazione. Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Per fare un esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione.
    Per il rientro nelle abitazioni non principali, si veda la specifica FAQ sulle cosiddette seconde case.
  3. Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione? Chi si trova nella zona rossa deve sempre essere in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti. Sarà possibile attestare la legittimità dello spostamento anche mediante autodichiarazione, che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
  4. Io e il mio coniuge/partner viviamo in zone diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a? Sarà possibile se il luogo scelto per il ricongiungimento coincide con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione, definiti come nella FAQ specifica. In alternativa, è possibile se chi si sposta è in possesso di una “certificazione verde” valida.
  5. È possibile andare nelle cosiddette “seconde case”? Se sì, ci sono dei limiti? Dalla zona rossa è sempre possibile fare rientro presso la propria seconda casa, su tutto il territorio nazionale, se si può dimostrare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima del 14 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2). Se il titolo è stato acquistato successivamente, sarà possibile raggiungere la seconda casa, su tutto il territorio nazionale, spostandosi dentro e verso una qualsiasi zona, se si è in possesso di una certificazione verde COVID-19. In ogni caso, l’immobile di destinazione deve essere disabitato e vi si possono spostare solo persone appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente.
  6. Nella mia zona è consentito andare a trovare parenti o amici? Si deve comunque rispettare il cosiddetto “coprifuoco” o si può rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione in qualsiasi momento? A chi si trova in zona rossa non è consentito spostarsi per andare a far visita ad amici o parenti.
  7. Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti? Sì, è una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.
  8. È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro? È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.
  9. Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere? Gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere sono sempre vietati, non potendo ritenere che tali spostamenti siano giustificati da ragioni di necessità o da motivi di salute. In tali casi i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza, ai sensi dell’art. 221, comma 10, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come sostituito dalla Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che consente i colloqui a distanza mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, anche oltre i limiti stabiliti dalle norme dell’ordinamento penitenziario.
  10. Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone ricoverate in una struttura detentiva a carattere ospedaliero? Fermo quanto esposto nella FAQ relativa con riferimento alla possibilità di spostamenti per far visita alle persone detenute, per quelle ricoverate in una struttura detentiva a carattere ospedaliero sussiste l’ulteriore limitazione per cui l’accesso in dette strutture detentive ospedaliere da parte dei parenti di pazienti ivi ristretti è consentito solo nei casi e con le modalità individuati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa, per cui occorre preventivamente informarsi presso la Direzione per sapere se l’accesso sia o meno consentito e, in caso affermativo, a quali condizioni.
  11. Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento, si può spostare? No, è previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso COVID-19. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina.
  12. Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5? Sì, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.
  13. Posso fare la spesa in un comune diverso da quello in cui abito? Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità. Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.
  14. Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari? Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste.
  15. Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”? È sempre possibile uscire per andare al lavoro. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite autodichiarazione o con ogni altro mezzo di prova. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
  16. Sono una guida turistica che effettua visite guidate all’aperto per gruppi turistici. Posso continuare a svolgere la mia attività? L’attività di guida turistica all’aperto è sottoposta alla disciplina generale in tema di limitazioni agli spostamenti. Pertanto, essa è consentita in area gialla e arancione, nell’osservanza delle restrizioni alla circolazione rispettivamente dettate per i territori classificati in tali aree. Lo svolgimento di visite turistiche guidate non è invece consentito in area rossa, essendo in quest’ultima previsto il divieto di spostamenti non giustificati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Nei casi in cui è consentita, l’attività dovrà svolgersi con modalità tali da assicurare il rispetto del divieto di assembramento e nel rispetto delle vigenti norme in materia di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, distanziamento interpersonale e divieto di assembramenti.
  17. È possibile spostarsi tra regioni per fare un atto pubblico notarile di compravendita? Sì, lo spostamento è configurabile come spostamento per ragioni di necessità se l’immobile ad esempio si trova in una regione diversa da quella in cui si vive.
  18. Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. Infatti, l’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, si possa esibire o rendere la autodichiarazione prevista per lo spostamento lavorativo o di necessità. È altresì consentito partecipare alle funzioni religiose, nei limiti e nel rispetto degli specifici protocolli.
  19. È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti? Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.
  20. Posso uscire con il mio animale da compagnia? Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.
  21. Si possono portare gli animali domestici dal veterinario? Sì, per esigenze urgenti. I controlli di routine devono essere rinviati.
  22. Si può uscire per fare una passeggiata? Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione. Sono chiaramente ammesse, inoltre, nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità). Per esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone. Resta comunque consentita la passeggiata, al fine di accompagnare i minori o le persone non completamente autosufficienti, senza che sia in questo caso necessario il rispetto della distanza di un metro.
  23. È consentito fare attività motoria? L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Sono sempre vietati gli assembramenti.
  24. È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva? In alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all’interno del proprio Comune? Nell’area rossa è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.
  25. L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito? Sì, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, e a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento. È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia. Tra i parchi e i giardini pubblici rientrano anche i parchi e i giardini aperti gratuitamente al pubblico, afferenti a musei e ad altri istituti e luoghi della cultura.
  26. Posso utilizzare la bicicletta? L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri.
  27. Posso usare l’automobile con persone non conviventi? Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.
  28. È consentito, anche al di fuori del Comune ovvero della Regione di residenza, lo svolgimento di attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione? Sì, la cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.
  29. Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani? Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro nazionalità. Per gli spostamenti da e per l’estero, oltre a tali restrizioni, si è altresì soggetti alle specifiche disposizioni relative a ciascuno Stato estero, reperibili sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
  30. È possibile spostarsi tra diverse zone per partecipare alle esequie di parenti stretti? È possibile partecipare alle cerimonie religiose con le dovute misure organizzative e di prevenzione e sicurezza, volte a contenere i possibili contagi e nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle relative confessioni. La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere quelli entro il secondo grado, includendo chiaramente anche i conviventi) o di unico parente rimasto, sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da COVID-19.
  31. Devo effettuare uno spostamento giustificato dai motivi previsti dal decreto, ma non avendo la possibilità di disporre ovvero di condurre un mezzo privato, posso farmi accompagnare da qualcun altro? Sì. Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti o si abbia un altro impedimento, è consentito farsi accompagnare da un famigliare (preferibilmente convivente) o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l’utilizzo dei mezzi privati. Laddove l’accompagnatore e l’accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi un idoneo dispositivo di protezione individuale. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, così come la condizione di convivenza tra gli occupanti il veicolo, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità dell’autodichiarazione e, ove l’agente operante ne faccia richiesta (la condizione di convivenza esime dal rispetto della distanza).

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI

  1. È obbligatorio utilizzare strumenti di protezione individuale per i professionisti in studio? Sì, l’obbligo sussiste nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, e quindi anche negli studi professionali, ad eccezione dei casi in cui l’attività si svolga individualmente e sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Ove l’attività professionale comporti comunque un contatto diretto e ravvicinato con soggetti non conviventi o lo svolgimento in ambienti di facile accesso dall’esterno o aperti al pubblico, e non sia possibile rispettare in modo continuativo la distanza interpersonale di almeno un metro, occorre sempre utilizzare gli strumenti di protezione individuale, nel rispetto anche delle altre prescrizioni previste dai protocolli di sicurezza anti-contagio.
  2. È possibile spostarsi da un Comune a un altro per andare a vedere degli immobili da acquistare o prendere in affitto? Sì. È permesso effettuare un sopralluogo presso un immobile da acquistare o locare. Tuttavia le visite degli agenti immobiliari con i clienti presso le abitazioni da locare o acquistare potranno avere luogo solo con l’utilizzo, da parte dell’agente immobiliare e dei visitatori, delle mascherine e dei guanti monouso e mantenendo in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro e, preferibilmente, quando le abitazioni siano disabitate.
  3. L’attività di dog sitting è consentita dal Dpcm? Sì, trattandosi di attività lavorativa assimilabile a quella di collaborazione domestica.

SCUOLA, UNIVERSITÀ E ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE

  1. Cosa è previsto nella mia zona per le attività scolastiche e gli asili nido? In questa zona, dal 7 al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza lo svolgimento:
    –  dei servizi educativi per l’infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare comunque denominati e gestiti);
    – dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia (materna);
    – dell’attività scolastica e didattica della scuola primaria (elementari);
    – dell’attività scolastica e didattica del primo anno della scuola secondaria di primo grado (prima media).
    Nello stesso periodo, le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado (seconda e terza media) e della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.) si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
  2. Con la riapertura delle scuole fino al primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, prevista dal decreto-legge n. 44 del 2021 anche in zona rossa, potranno riprendere anche le attività ad essa correlate (quali, ad esempio, quelle dei sistemi integrativi scolastici comunali, quelle di preaccoglienza, doposcuola e mensa)? Sì, tali attività debbono ritenersi strettamente connesse con quelle scolastiche curricolari e, laddove sospese, potranno riprendere.
  3. Nelle scuole è obbligatorio per studenti e insegnanti l’uso della mascherina? Sì, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi.
  4. Quali attività possono essere svolte nelle Università? Le attività formative e curriculari si svolgono di norma a distanza. I singoli atenei, in ogni caso, possono individuare – predisponendo, sentito il comitato universitario regionale, propri piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari – le attività didattiche o curriculari che potranno svolgersi in presenza. Resta fermo che tutte le attività eventualmente previste in presenza dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli, specificamente dedicati alle università.
  5. Si possono svolgere tirocini, attività di laboratorio sperimentale o didattico o esercitazioni? Tali attività, in quanto rientranti tra quelle curriculari, possono essere svolte in presenza laddove previste dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti dai singoli atenei, sentito il Comitato universitario regionale; resta fermo che, laddove previste, esse dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli, specificamente dedicati alle università.
  6. Le biblioteche universitarie restano aperte? Le biblioteche universitarie, al pari dei laboratori e delle altre strutture che erogano servizi indispensabili agli studenti, continuano ad assicurarli laddove previsto dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti dai singoli atenei, sentito il Comitato universitario regionale, sempre nel rispetto dei protocolli specificamente dedicati alle università.
  7. Quali attività possono essere svolte presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)? Le lezioni di musica, canto, teatro o danza o delle altre attività di tipo artistico presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si svolgono di norma a distanza. Possono svolgersi in presenza le attività laboratoriali e quelle individuate dai piani di organizzazione della didattica, adottati sentito il Comitato universitario regionale, in ragione – ad esempio – di inderogabile necessità e urgenza e di impossibilità di programmarne il recupero. Resta fermo che, laddove previste, esse dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli approvati e dei decreti ministeriali dedicati all’AFAM.
  8. Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea? Sì, potranno essere svolte in presenza nel rispetto delle “Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020-2021” e, comunque, con le modalità previste dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, adottati dagli atenei, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento. Nel caso in cui non possa essere assicurato il rispetto delle citate linee guida, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti, i piani di organizzazione della didattica dispongono il ricorso alle modalità a distanza, nel qual caso dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità degli esami.

MASCHERINE (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE)

  1. Quando e dove si deve indossare la mascherina? I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente.
    L’obbligo non è previsto per:
    – bambini sotto i 6 anni di età;
    – persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
    – operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).
    Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:
    – mentre si effettua l’attività sportiva;
    – mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
    – quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi.
    Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa e delle attività scolastiche, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.
    È comunque fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.
  2. È obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina? No. È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nelle situazioni previste. A tali fini, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.

LAVORO

  1. Il datore di lavoro pubblico o privato è tenuto a fornire a tutti i lavoratori la strumentazione necessaria a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile? No. Se l’amministrazione pubblica o il datore di lavoro privato non può fornire la strumentazione necessaria, il lavoratore può comunque avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Tuttavia, l’Amministrazione (o il datore di lavoro privato) è tenuta ad adottare le misure organizzative e gestionali atte ad agevolare lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.
  2. È possibile attivare iniziative di aggiornamento e di formazione in modalità agile? Sì. È possibile promuovere percorsi informativi e formativi in modalità agile a distanza.
  3. Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, si applica soltanto nel privato o anche alla Pubblica Amministrazione? Il Protocollo si applica ai soli soggetti privati.

CERTIFICAZIONI VERDI

  1. Cosa sono le “certificazioni verdi”? E il “pass”? Come si possono ottenere? Quanto valgono? Le “certificazioni verdi COVID-19” anche dette “green pass”, sono certificazioni che attestano la sussistenza di condizioni personali che consentono gli spostamenti sul territorio nazionale. In particolare, le certificazioni sono rilasciate per attestare una delle seguenti condizioni:
    a) aver completato la vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
    b) essere guariti da COVID-19, con cessazione dell’isolamento;
    c) aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.Le tre certificazioni verdi COVID-19 hanno tempi di validità e modalità di rilascio differenti:
    a) la certificazione di avvenuta vaccinazione ha una validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria o dal sanitario che effettua la vaccinazione, al momento stesso dell’effettuazione dell’ultima dose prevista. La certificazione è disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2021 possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario o alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa;
    b) la certificazione verde COVID-19 per avvenuta guarigione ha una validità di sei mesi dalla guarigione stessa ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero o, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione cessa di avere validità se, nell’arco dei sei mesi previsti, l’interessato viene nuovamente identificato come positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2021 sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo;
    c) la certificazione verde COVID-19 per tampone negativo ha una validità di 48 ore dall’esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test previsti o dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
    Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell’Unione europea e quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea e validate da uno Stato membro dell’Ue sono riconosciute come equivalenti a quelle nazionali e valide se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Fonte: www.governo.it

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