Vediamone i contenuti più rilevanti per quanto concerne il controllo del cantiere.
All’art. 3 (definizioni degli interventi edilizi), viene data la possibilità di accorpare/frazionare unità immobiliari con possibilità di aumento del carico urbanistico, dietro presentazione di una Comunicazione di inizio Lavori (CIL) asseverata in quanto tale intervento, adesso, rientra nel novero della manutenzione straordinaria. Il tutto coordinato con quanto riportato all’art. 6 comma 7, TUE.
Di nuova creazione è l’art. 3 bis (interventi di conservazione), il quale prevede interventi di riqualificazione di immobili, probabilmente in disuso, secondo i dettami tecnici che andranno definiti delle Pubbliche Amministrazioni.
L’art. 6 (attività edilizia libera), sancisce, oltre a quanto già detto in precedenza, la possibilità di riqualificare gli immobili adibiti all’esercizio di impresa sempre attraverso la presentazione di una CIL asseverata. Viene confermata la sanzione di 258 € per la mancata presentazione della CIL stessa, anche nel caso di opere edilizie di frazionamento/accorpamento di unità immobiliari anche con aumento del carico urbanistico.
Altri aspetti di nota sono: 1) il recupero di fabbricati ad uso produttivo (art. 14) con permesso di costruire in deroga ai parametri edilizi ( pur nel rispetto del DM 1444/68); 2) l’art 28 bis per il permesso di costruire convenzionato qualora vi sia la possibilità di effettuare opere di urbanizzazione in forma semplificata; 3) l’art 23 bis definisce il “mutamento d’uso urbanisticamente rilevante” laddove, anche senza opere, vengano realizzati dei passaggi da una categoria ad un’altra tra quelle individuate dal legislatore. In tal caso dovrà presentarsi obbligatoriamente il permesso di costruire, altrimenti, basta anche una CIL.
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