L’intervento che ha portato a una vera e propria rivoluzione nel settore degli appalti pubblici, evidentemente adottato per cercare di contribuire alla riduzione della spesa pubblica, fu la forzata centralizzazione degli acquisti di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni, prevista dall’articolo 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, così come modificato a seguito dell’approvazione della legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135.
In particolare, la disposizione prevedeva che “… i contratti stipulati in violazione dell’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa …”, così costringendo gli enti pubblici a ricorrere, nell’acquisizione di beni e servizi (anche ad uso della Polizia locale), alle convenzioni CONSIP e agli altri strumenti previsti, prevedendo, in violazione, il configurarsi del danno erariale nella misura della differenza tra il prezzo indicato negli strumenti di acquisto CONSIP e quello maggiore indicato nel contratto stipulato.
A seguito di una serie di norme successive è andato a delinearsi un quadro complessivo che prevede come tutti gli appalti di forniture e servizi non possano più essere condotti con le precedenti procedure, ma debbano fare ricorso agli strumenti messi a disposizione da CONSIP, oppure a quelli messi a disposizione dallo specifico sistema regionale o centrale di acquisto regionale.
In particolare, se il bene o il servizio è disponibile in convenzione CONSIP non si può procedere con procedura autonoma di acquisto e in caso di sopravvenuta disponibilità della convenzione il contratto deve adeguarsi alla convenzione o andare a risoluzione.
CONSIP mette a disposizione i seguenti strumenti di eprocurement:
• convenzioni;
• mercato elettronico (MePA);
• sistemi dinamici di acquisizione (SDAPA);
• accordi quadro.
Pertanto gli acquisti di apparati ricetrasmittenti, di autoveicoli e di altre attrezzature dovranno essere effettuati tramite convenzioni CONSIP, se disponibili, con il risultato di diminuire il margine di scelta per autoveicoli ed attrezzature di qualità più alta rispetto agli standard; di contro, il ricorso a procedure di appalto specifiche, qualora si voglia fortemente ottenere margini di qualità superiori, dovrà essere fortemente giustificato e non potrà neanche confidare sull’imposizione di requisiti di robustezza dell’appaltatore, vista l’impossibilità di ricorrere a limiti di accesso.
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Aprile 2022 – Pagine 536
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