Le prime (laconiche) indicazioni del Ministero in tema di mutamento dei termini e del rito nel contenzioso giurisdizionale avverso le ordinanze ingiunzione di pagamento o di sola confisca e di contenzioso giurisdizionale avverso i verbali del codice della strada

1 Ottobre 2011
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Per le violazioni commesse dal 6 ottobre, nulla quaestio, si seguirà il nuovo rito e quindi i verbali dovranno riportare le indicazioni dei termini indicati dall’articolo 7 del dlgs 150/2011. Ma cosa accade per i verbali relativi a violazioni commesse prima di tale data e ancora in corso di notificazione? Secondo il Ministero se non sono state ancora notificate il termine per proporre opposizione sarebbe di 60 giorni, interpretando la norma transitoria dove si parla di procedimenti instaurati prima del 6 ottobre nel senso che il solo accertamento della violazione di per sè instaurerebbe il procedimento al quale fa riferimento l’articolo 36, comma 1, del dlgs 150/2011, procedimento idoneo quindi a determinare il rito applicabile. Si tratta di una delle possibili interpretazioni, anche se non convince molto, dato che per procedimento instaurato si dovrebbe intendere l’avvio del contenzioso che avviene con il deposito del ricorso. Comunque, la questione assume una relativa importanza poichè anche ove il giudice intendesse applicabile il termine di 30 giorni, dovrebbe operare una remissione in termini, dato che l’indicazione sul verbale assumerebbe un rilievo sostanziale per la condotta del ricorrente.

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